Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 , recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 ; Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650 , recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319 ; Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 ; Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 ; Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176 ; Visto l' art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 ; Visto l' art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; Visto l' art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , che attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni gia' esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; Considerato l' art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , che autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di 30 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 ; Considerato l' art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227 , che dispone la riduzione della spesa, gia' autorizzata per l'anno finanziario 1988 dall' art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , di un importo pari a 15 miliardi di lire da destinare alla copertura dell'onere previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 227/1989 ; Considerata l'opportunita' di adottare un regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti; Dato atto della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; E M A N A il seguente decreto:
Artículo 1Ammissibilita' al finanziamento
1. 1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi a: a) studi ed indagini scientifiche preliminari; b) studi ed analisi di fattibilita' tecnico-economica; c) interventi di risanamento ambientale compresi gli interventi pilota.
2. Il finanziamento e' consentito solo per interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti e possono essere di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni e non superiore a 1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.
3. Il finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.
4. 4. Non sono ammessi finanziamenti relativi: a) ad indagini ed interventi gia' eseguiti o comunque gia' affidati in esecuzione; b) ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria da altre fonti; c) ad indagini ed interventi collegati funzionalmente con studi, finanziati ma non ancora eseguiti.
Artículo 2Presentazione delle istanze di finanziamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche su proposta degli enti locali e loro consorzi, possono presentare istanza di finanziamento.
2. Le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sulla base delle iniziative proposte, presentano in triplice copia, alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, le istanze di finanziamento relative a studi e progetti aventi le finalita' di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , nonche' quelle previste dall' art. 1 della legge 10 marzo 1976, n. 319 .
3. 3. A ciascun progetto sono allegati: a) apposita scheda, su modello predisposto unitamente ad una nota esplicativa dal Ministero dell'ambiente, compilata in tutte le sue parti secondo le istruzioni contenute in tale nota e con le indicazioni da essa prescritte, nonche' con la certificazione della conformita' della stessa alla documentazione tecnica e scientifica relativa; b) una relazione che indica le linee generali di sviluppo delle attivita' relative ai settori cui si riferiscono gli interventi proposti, le eventuali connessioni tra detti interventi ed altri gia' realizzati, in corso di realizzazione o finanziati, nonche' i motivi della scelta degli interventi proposti.
4. 4. Nella scheda di cui al comma 3, lettera a), devono essere indicati: a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i responsabili e gli esecutori dell'indagine tecnico-scientifica proposta; b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ente responsabile della esecuzione delle opere previste.
Artículo 3Valutazione delle proposte
1. La commissione tecnico-scientifica di cui all' art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , provvede all'istruttoria tecnica degli interventi proposti.
2. Le istanze di finanziamento devono essere valutate sulla base del contributo dell'intervento al risanamento ambientale in relazione sia alla gravita' delle condizioni di inquinamento sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate dalle soluzioni tecniche prescelte, nonche' sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi.
3. I costi e/o i benefici indicati, che risultano sovra o sottostimati, possono essere opportunamente modificati, sentite le amministrazioni interessate, e l'ammontare del finanziamento conseguentemente adeguato.
Artículo 4Finanziamento delle istanze ammesse al contributo
1. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle istanze presentate, determina con decreto motivato la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.
Anexo 1Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
-------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata corrige in G.U. 12/9/1989, n. 213 ha disposto che gli allegati di cui al presente decreto ministeriale, "pubblicati alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (riguardo a quest'ultima pagina limitatamente alle "Note esplicative", dalle parole: "Si chiarisce...", alle parole: "... la propria iniziativa.") della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono sostituiti dai seguenti allegati: Parte di provvedimento in formato grafico"