Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 1 agosto 1988, n. 340 : "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio", con la quale e' stato costituito per il triennio 1988-1990 un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' un fondo per la concessione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici; Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 , concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ed, in particolare, l'art. 1 della citata legge in base al quale all'istituzione di nuove borse merci si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della camera di commercio interessata e per iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374 , sul ripristino delle borse merci; Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767 , concernente l'istituzione di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio ed in particolare l'art. 1 che dispone l'approvazione ministeriale delle relative deliberazioni; Tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 5 della citata legge 1 agosto 1988, n. 340 , circa la determinazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dei criteri, dei tempi e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi; Sentito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:
Artículo 1Soggetti che possono accedere ai finanziamenti
Ai contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 , accedono, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle gia' esistenti, nonche' per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta.
Artículo 2Natura delle spese ammesse ai contributi
I contributi riguardano le spese per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di immobili, comprese quelle di progettazione, e le spese per l'acquisto di mobili, macchine e attrezzature per ufficio e scientifiche ed altre immobilizzazioni tecniche, compreso il relativo software, impegnate dagli enti di cui all'art. 1 dalla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 1988, n. 340, al 31 dicembre 1990 .
Artículo 3Requisiti delle domande
1. 1. Le domande per la concessione dei contributi a favore delle borse merci previsti dal primo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 , devono recare le seguenti indicazioni: a) numero e data della deliberazione, nonche' copia della stessa corredata dei relativi allegati, con cui la camera di commercio ha assunto l'impegno ad effettuare la spesa; b) ove prevista l'approvazione ministeriale, estremi della lettera di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della deliberazione di cui alla lettera a) ed estremi della nota ministeriale di approvazione, ove tale approvazione sia gia' intervenuta, nonche' copia dei predetti documenti; c) elencazione e descrizione delle opere da realizzare o gia' realizzate e/o dei beni da acquisire per i quali si chiede il contributo, con l'indicazione dei relativi oneri; d) esposizione sintetica delle finalita' della realizzazione delle opere e/o dell'acquisto dei beni; e) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del programma d'intervento.
2. Le domande per la concessione dei contributi a favore dei laboratori chimico-merceologici previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 , devono recare le indicazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e).
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere integrate con le notizie che eventualmente saranno richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente sulle borse merci e sui laboratori gia' istituiti.
4. Eventuali modificazioni alle domande inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le valutazioni del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 .
Artículo 4Criteri e priorita' per la concessione dei contributi
1. Il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 , nel pronunciarsi sulle domande di assegnazione dei contributi, tiene presente per le borse merci l'obiettivo della creazione di una rete integrata di borse merci sul piano nazionale e, per i laboratori chimico-merceologici, l'obiettivo della costituzione di una rete di laboratori idonea a soddisfare per tutto il territorio nazionale l'esigenza di certificazioni tecniche a valenza anche internazionale.
2. Per le borse merci, il comitato da' priorita' alle domande volte all'istituzione di nuove borse ovvero, nel caso di borse gia' esistenti, alle domande volte all'ampliamento delle funzioni, al miglioramento della funzionalita' e al potenziamento di un'area di mercato di specializzazione d'interesse nazionale.
3. Per i laboratori chimico-merceologici, il comitato da' priorita' alle domande volte all'istituzione di nuovi laboratori ovvero, nel caso di laboratori gia' esistenti, alle domande volte alla ristrutturazione o riconversione, all'aumento delle aree di specializzazionenonche' al potenziamento di un'area di specializzazione d'interesse nazionale. La pronuncia favorevole all'assegnazione dei contributi e' espressa previa verifica dell'esistenza di una dotazione organica idonea alle esigenze tecnico-scientifiche.
4. E' facolta' del comitato, in relazione al numero delle domande e alla rilevanza dei progetti, tenendo altresi' conto dei criteri e delle priorita' di cui ai precedenti commi, indicare su ogni singolo progetto la percentuale, anche inferiore al 50%, della spesa ammessa al finanziamento. Il finanziamento di ciascun progetto non puo' superare di norma i cinquecento milioni.
Artículo 5Il comitato
1. Alla nomina del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 , provvede con apposito decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La prima convocazione del comitato deve avvenire non oltre il 31 ottobre 1989. Il comitato propone, ove ne ravvisi la necessita', la determinazione di scadenze per l'inoltro delle domande di cui al precedente art. 3.
3. In apposito verbale sono elencate, per ogni domanda accolta, le spese ammesse a contributo con l'indicazione della percentuale delle stesse che gravera' sui fondi di cui all' art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 . Il comitato potra' disporre supplementi d'istruttoria.
Artículo 6Modalita' di erogazione
1. I contributi sono concessi con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340 .
2. La liquidazione dei contributi e' disposta previa presentazione da parte dell'ente interessato di una documentazione completa e tale da comprovare l'avvenuta effettuazione delle spese ammesse a contributo e la conformita' delle stesse, attestata dal segretario generale, al programma d'intervento approvato.
3. Su esplicita domanda dell'ente interessato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre anticipazioni fino alla meta' del contributo assegnato, previa presentazione, secondo le modalita' previste dal comma precedente, di idonea documentazione da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori e la effettuazione delle relative spese in misura non inferiore alla meta' di quelle previste nel programma d'intervento approvato.
4. Nel caso di mancato completamento del programma, ove la misura del contributo gia' erogato risultasse superiore a quella stabilita, l'ente interessato restituisce la somma comprensiva degli interessi legali e del bollo di quietanza mediante versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo XVIII - capitolo 3600, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, rimettendo poi al Ministero predetto la relativa quietanza.
5. E' facolta' del Ministero effettuare verifiche in ordine alla realizzazione dei programmi ed alla utilizzazione delle risorse assegnate.