Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631 ; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398 , recante modificazioni ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988; Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a "promuovere in sede europea iniziative adeguate affinche' sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocita' massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici"; Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito merce' l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317; Ritenuto, altresi', di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli gia' fissati dalle vigenti disposizioni in materia; Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989; E M A N A il seguente regolamento:
Artículo 1
1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocita' sono cosi' stabiliti: a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 chilometri orari; b) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata compresa tra 150 centimetri cubici e 349 centimetri cubici: 110 chilometri orari; c) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli di cilindrata superiore a 349 centimetri cubici: 130 chilometri orari.
Artículo 2
1. Gli enti proprietari possono elevare il limite generale di velocita' fino ai valori massimi di 110 e 130 chilometri orari rispettivamente per i veicoli di cui all'art. 1, lettere b) e c), purche' il limite sia indicato mediante i prescritti segnali sulle strade e tratti di strade di cui all'art. 1, lettera a), che posseggano le seguenti caratteristiche: carreggiate con almeno due corsie per ciascun senso di marcia distinte e separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non valicabile; assenza di intersezioni a livello e di accessi laterali non appositamente segnalati.
Artículo 3
1. Nelle strade interne agli abitati, ove l'ente proprietario si sia avvalso della facolta' di stabilire, ai sensi dell' art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , ed in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi dal massimo di 50 chilometri orari su strade o tratti di strade appositamente segnalati, il limite di velocita' non puo' essere comunque superiore a quanto previsto dall'art. 1, lettera a), del presente decreto.
Artículo 4
1. Restano valide tutte le altre limitazioni di velocita' piu' restrittive per particolari categorie di veicoli imposte da provvedimenti e disposizioni vigenti, e quelle indicate localmente o su tratti particolari mediante i prescritti segnali.
Artículo 5
1. 1. I segnali indicativi dei limiti di velocita' sono contenuti in cartelli con fondo interamente rifrangente di forma rettangolare, di dimensioni normali di cm 200 x 380 e ridotte di cm 130 x 240 secondo il modello descritto nella figura 1 allegata al presente decreto. Tali cartelli devono essere disposti, a cura dei rispettivi enti proprietari, gestori o concessionari dei luoghi di impianto, nel modo seguente: a) posti di frontiera stradali: dimensioni normali, o ridotte in caso di necessita', rivolti verso i veicoli che entrano in Italia, collocati nel punto in cui, ultimate le formalita' di ingresso, inizia la strada o l'autostrada in territorio italiano; b) porti ed aeroporti: dimensioni normali, oppure ridotte in caso di necessita', collocati all'uscita dell'area portuale od aeroportuale, nel punto di ingresso nella viabilita' normale; c) terminali Ferrovie dello Stato "auto al seguito", "auto + treno": dimensioni ridotte, posti all'uscita delle pertinenze ferroviarie e nel punto di immissione nella viabilita' urbana.
2. Gli enti cui spetta l'apposizione dei segnali di cui sopra devono provvedervi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sostituendo i cartelli installati in precedenza.
Artículo 6
1. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , cosi' come sostituiti dall' art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132 .
Artículo 7
1. Il decreto 9 settembre 1988, n. 398, citato in premessa e' abrogato.
Anexo 1Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico