Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ; Visto l' art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , che prevede l'emanazione delle norme per la disciplina del funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa; Visto il decreto del 7 agosto 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento del comitato di cui sopra; Visto l' art. 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , l' art. 12, undicesimo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l' art. 11 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che prevedono l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ravvisata la necessita' di assicurare la migliore funzionalita' dei lavori del comitato e di prevedere a tale fine che i componenti possano essere sostituiti da supplenti; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989; Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente; Vista la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; A D O T T A il seguente regolamento:
Artículo 1
1. L'art. 5, comma 3, del regolamento concernente la "Disciplina delle modalita' di funzionamento del comitato di cui all' art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ", e' cosi' sostituito: "Il voto e' personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico".
2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell' art. 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.