Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205 del 2017 ) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005 ); Visto, inoltre, l' articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del 2017 , in base al quale con il medesimo decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall' articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005 , tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 ; Visto, altresi', l' articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del 2017 , il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il trasferimento alla forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005 , esistenti alla data di soppressione della stessa; Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005 , e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, con il quale e' stata costituita, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall' articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243 , alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall' articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005 ; Visto l' articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005 ; Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell' articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»; Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio 2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 , ha assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata FONDINPS; Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante «Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con il quale e' stato ricostituito il predetto organo e sono stati rinominati i suoi componenti, nonche' confermato l'incarico di Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi incarichi; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato in ordine alla individuazione della forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall' articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005 ; Sentita la COVIP; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 16 gennaio 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Liquidazione di FONDINPS
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e' sciolto il Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS cessa dalla carica.
5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.
Artículo 2Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005.
1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS e' chiusa alle nuove adesioni.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell' articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005 , affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo COMETA che presenta le caratteristiche di cui all' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005 .
4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo' essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Artículo 3
Soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. 2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili: a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti; b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti; d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme pensionistiche complementari; e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d).
Artículo 4
Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS
1. 1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all' articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005 ; b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA; c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche; d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4; e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.
Artículo 5Ulteriori disposizioni
1. Una volta completate le attivita' indicate nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al Fondo COMETA l'eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS e' cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.