Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELLA CULTURA Visto l' articolo 20, comma 2, lettera c) , e comma 5, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 ; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593 , recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa», come modificato dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 159 ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 , recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell' articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 , recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 , recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell' articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »; Ritenuto necessario adeguare le procedure per la concessione di premi e contributi alle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri n. 132850 del 23 settembre 2021 , riscontrata con nota 11117 del 30 settembre 2021; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1
1. 1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono soppresse; b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «Le domande» sono inserite le seguenti: «sono presentate secondo le modalita' ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e»; c) all'articolo 5, comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza. L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.»; d) all'articolo 5, comma 3, le parole «e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «disposti con le procedure di cui al comma 1».
Artículo 2
1. Dalle presenti modifiche non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla loro attuazione, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Artículo 3
1. Il presente decreto si applica dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.