Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista l'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 ; Visto lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018 e, in particolare, gli articoli: 11, comma 1, che dispone: «I cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un regolamento disciplinare valido per i cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente intesa.»; 14, commi 1 e 2, che dispongono: «Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procedera' alla emanazione del regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Titolo III, Libro V del codice dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 70 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera z), laddove, nel modificare l' articolo 1555 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , in materia di normativa penale e disciplinare, al comma 2, dispone che: «I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, recante il « Codice dell'ordinamento militare » e, in particolare, l'articolo 17 e le disposizioni di cui al titolo III del libro V; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante il « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare »; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Ravvisata la necessita' di emanare il citato Regolamento di disciplina per i cappellani militari entro un anno dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 2021, n. 70 , come previsto dall'articolo 14 dell'Intesa; Vista la proposta dello Stato maggiore della difesa di cui alle lettere prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0049977 in data 9 febbraio 2022 e n. M_D A0D32CC REG2022 0088702 in data 15 marzo 2022; Considerato che il contenuto del Regolamento di disciplina per i cappellani militari e' stato condiviso con l'Ordinariato militare per l'Italia e con la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa; Acquisito il formale concerto dell'Arcivescovo ordinario militare per l'Italia di cui alla lettera prot. 240/I-C in data 21 aprile 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 776/2022, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , partecipata con lettera prot. M_D A3DFB29 REG2022 0038355 in data 22 luglio 2022; Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0007548 P-4.3.9.3/2022/5 del 25 agosto 2022; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1La disciplina
1. La disciplina dei Cappellani militari e' l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e al complesso dei doveri e dei diritti derivanti dalla loro collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, in relazione al servizio di assistenza spirituale svolto ai sensi dell'articolo 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018 - di seguito «Intesa» e dell' articolo 17 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni - di seguito «Codice».
Artículo 2Dipendenza per servizio
1. Il Cappellano militare dipende direttamente per servizio dal Comandante dell'ente presso la sede individuata dall'Ordinario militare per l'Italia. Tale dipendenza, di carattere organizzativo, non contempla il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
2. Il Cappellano militare, nell'esercizio del ministero sacerdotale, coadiuva e supporta i Comandanti degli enti, presso cui presta il servizio di assistenza spirituale, nell'individuazione di eventuali situazioni di difficolta' e di disagio del personale, concorrendo a identificarne sinergicamente le possibili soluzioni per il benessere della comunita' militare.
3. Il Cappellano militare, in piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente dal quale direttamente dipende, concorda le modalita' di svolgimento del servizio di assistenza spirituale e la sua personale partecipazione alle attivita' d'istituto.
4. Il personale religioso, impiegato presso le articolazioni dell'Ordinariato militare, dipende dall'Ordinario militare per l'Italia in funzione dell'incarico svolto.
Artículo 3Obbedienza
1. Il Cappellano militare, nel comune vincolo dell'obbedienza, adempie alle disposizioni e ai doveri attinenti al servizio di assistenza spirituale e a quelli di cui al presente regolamento.
Artículo 4Doveri attinenti al giuramento
1. Con il giuramento di cui all'articolo 1550 del codice, il Cappellano militare s'impegna solennemente a fornire la propria opera di assistenza spirituale e pastorale con assoluta fedelta' alle istituzioni, con disciplina, senso di responsabilita' e comune partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali.
Artículo 5Doveri attinenti alla collocazione funzionale
1. 1. Il Cappellano militare, in base alla sua collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, ha il dovere di: a) osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica; b) rispettare il Ministro della difesa e i Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro; c) osservare la diretta dipendenza dal Comandante dell'ente ove presta servizio, nell'ambito delle specifiche funzioni di assistenza svolte; d) rispettare le autorita' che rivestono un grado superiore a quello a lui attribuito.
Artículo 6
Senso di responsabilita' e contegno
1. Il senso di responsabilita' consiste nella consapevolezza del dovere di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari che intendono fruire del suo ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza.
2. Il Cappellano militare tiene sempre una condotta esemplare e, in particolare, deve astenersi, in ogni circostanza, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni e ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene.
Artículo 7Uso degli abiti ecclesiastici e dell'uniforme
1. I Cappellani militari indossano, di regola, l'abito talare, religioso o il clergyman, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare l'uniforme militare.
2. Apposite disposizioni prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme militare, nonche' i casi in cui e' possibile ovvero necessario indossarla.
3. Il Cappellano militare deve avere cura particolare dell'uniforme e, nelle situazioni speciali di cui al comma 1, indossarla con decoro, salutando nelle forme prescritte.
Artículo 8
Dignita' e decoro
1. L'aspetto esteriore del cappellano militare deve essere decoroso, come richiede la dignita' della sua funzione spirituale e pastorale.
Artículo 9
Tutela delle istituzioni, dei beni e della comunita' militare
1. Nel comune vincolo del riserbo e nel rispetto del sigillo sacramentale, il Cappellano militare riferisce al Comandante, da cui dipende direttamente per servizio, ogni informazione di cui e' venuto a conoscenza che puo' interessare la sicurezza delle libere istituzioni, la salvaguardia dei beni e della comunita' militare affidatagli.
Artículo 10Presentazione all'atto dell'assunzione del servizio di assistenza spirituale presso un ente
1. Il Cappellano militare che assume la titolarita' del servizio di assistenza spirituale presso un ente e' presentato alla comunita' militare affidatagli secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.
Artículo 11Comunicazioni
1. Il Cappellano militare, impedito a prestare il proprio servizio di assistenza spirituale, oltre ad avvisare l'Ordinario militare, informa il Comandante dell'ente dal quale dipende direttamente per servizio.
2. Il Cappellano militare deve, altresi', dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui e' rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Artículo 12Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina
1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 1587 del codice.
Artículo 13Infrazione disciplinare e revoca della designazione
1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, puo' comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice.
2. La facolta' dell'Autorita' ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare e' disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice.
3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia.
Artículo 14
Tassativita' delle sanzioni
1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dall'articolo 1599 del codice.
Artículo 15
Titolarita' del potere sanzionatorio
1. Il potere sanzionatorio e' attribuito al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1603 del codice.
Artículo 16Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
1. 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di infrazione commessa e alla gravita' della stessa, con particolare riguardo a: a) intenzionalita'; b) concorso o coinvolgimento di personale militare; c) recidivita'; d) rilevanza, anche esterna all'Istituzione militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e il vincolo di fiducia sul quale e' fondato il rapporto d'impiego e di servizio del Cappellano militare.
Artículo 17Procedimento disciplinare
1. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e' regolato dal Titolo III, Capo I, Sezione IX del Libro V del codice.
2. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Cappellano militare interessato.
3. Gli aspetti di carattere pratico e organizzativo del procedimento disciplinare sono definiti con una guida tecnica a cura della Direzione generale competente del Ministero della difesa, sentito l'Ordinariato militare per l'Italia.
Artículo 18Sospensione precauzionale dall'impiego e giurisdizione penale militare
1. Al Cappellano militare si applica l'articolo 1576 del codice in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, obbligatoria e facoltativa.
2. I Cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 1555, comma 1, del codice.
Artículo 19Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale
1. Nel caso in cui il Cappellano militare commetta uno o piu' reati ordinari o militari, e' sottoposto a procedimento disciplinare a conclusione di quello definitivo penale.
Artículo 20Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di disciplina si rinvia alle norme dell'Intesa e a quelle del codice specificatamente vigenti per i Cappellani militari.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.