Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 ; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'» commi da 15 a 19; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 , recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Ritenuto opportuno disciplinare le modalita' di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019; Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza che il Consorzio di tutela e' chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Ritenuto, altresi', opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela; Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonche' stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019; Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Oggetto
1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell' articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 , le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
Artículo 2Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; b) DIPEISR: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; d) Ufficio: salvo ove altrimenti specificato, l'ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; e) IG o IIGG: l'indicazione geografica, o le indicazioni geografiche, che, ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, identifica, o identificano, una bevanda spiritosa originaria del territorio italiano, di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita', la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa e' essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; f) bevanda spiritosa: una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti di cui all' articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787 ; g) disciplinare: il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; h) organismo di controllo: l'Autorita' pubblica designata o l'Organismo autorizzato al controllo delle relative produzioni delle IIGG; i) conferitore di materia prima: l'operatore che consegna la materia prima da sottoporre a distillazione o da utilizzare come ingrediente caratterizzante nell'elaborazione delle bevande spiritose che non necessitano di distillazione. Non e' considerato materia prima ai sensi del presente regolamento l'alcol etilico di origine agricola utilizzato nella preparazione di liquori; l) distillatore: l'operatore che effettua la distillazione; m) elaboratore: l'operatore che effettua le fasi produttive successive alla distillazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la edulcorazione, la diluizione, la refrigerazione, la riduzione a grado, l'invecchiamento, la miscelazione ovvero l'operatore che effettua le fasi produttive che danno luogo all'ottenimento di bevande spiritose non distillate, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la macerazione o la sospensione di materie prime vegetali o aromi in alcol etilico di origine agricola; n) imbottigliatore: l'operatore che effettua il confezionamento del prodotto in bottiglia o in altri recipienti previsti nel disciplinare di ciascuna IG.
Artículo 3Consorzi di tutela
1. Per ciascuna IG puo' essere costituito un Consorzio di tutela con attivita' esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del Codice civile . I consorzi di tutela sono riconosciuti con decreto dirigenziale del DIQPAI e svolgono le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale delle Indicazioni Geografiche e vigilanza della relativa IG.
2. 2. I Consorzi di tutela sono costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG, individuati sulla base del disciplinare, ed appartenenti alle seguenti categorie: a) conferitori di materia prima; b) distillatori; c) elaboratori; d) imbottigliatori.
3. E' consentita la costituzione di un Consorzio di tutela per piu' IIGG purche' le zone di produzione delle bevande spiritose interessate, come individuate dal disciplinare, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale, interregionale e purche', per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
4. I Consorzi di tutela riconosciuti possono coordinarsi tra di loro e con il DIQPAI con apposite convenzioni, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, garantendo per l'intero settore una maggiore operativita' ed un maggiore coinvolgimento della base produttiva e, eventualmente, anche delle realta' non associate.
Artículo 4
Attivita' dei consorzi e criteri di rappresentanza
1. 1. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 svolge le seguenti attivita': a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla IG interessata; b) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle IIGG, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione della IG anche sotto il profilo tecnico dell'immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal DIQPAI, alla tutela e alla salvaguardia della IG da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle IIGG tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; d) esercitare funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa IG; e) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della IG e per la tutela degli interessi e dei diritti degli operatori; f) azioni di vigilanza, da effettuare nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF.
2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 puo' detenere ed utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.
3. 3. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 e' attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI: 1) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; 2) nel caso delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta, intesa come media, negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferiti agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; b) sia retto da uno statuto formulato ed approvato ai sensi dell'articolo 5 e consenta l'ammissione, senza discriminazione, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, singoli o associati e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali; c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela per piu' IIGG, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 3, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata dal comma 3 del presente articolo, deve sussistere per ciascuna IG per la quale il Consorzio di tutela e' incaricato.
5. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 opera nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non soci del Consorzio.
Artículo 5Statuto
1. 1. Il Consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al DIQPAI e per conoscenza al DIPEISR lo statuto che contiene, ai fini dell'approvazione: a) il nome della IG per la quale il Consorzio opera; b) le modalita' non discriminatorie per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2; c) i diritti e gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione ovvero per esercitare in qualsiasi momento la facolta' di recesso; d) l'individuazione, le modalita' di nomina e di funzionamento dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del Presidente; e) le norme per la nomina dell'Organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; f) le norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del Consorzio che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato; g) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il Consorzio operi per piu' IIGG; h) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, nonche' quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.
2. 2. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, devono garantire, pena la revoca del riconoscimento, la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, delle categorie individuate all'articolo 3, comma 2, di seguito indicata: a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, un terzo dei componenti spetta alla categoria dei distillatori, un terzo dei componenti spetta alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione al Consorzio di tutela delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione e' costituito al cinquanta per cento da componenti della categoria dei distillatori e per l'altro cinquanta per cento da componenti della categoria degli elaboratori; b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, i due terzi dei componenti spettano alla categoria degli elaboratori ed un terzo alle categorie dei conferitori della materia prima e degli imbottigliatori; nell'ipotesi di mancata adesione delle categorie dei conferitori di materia prima e degli imbottigliatori, il Consiglio di Amministrazione e' interamente costituito da componenti della categoria degli elaboratori.
3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia incaricato dal DIQPAI per piu' IIGG la percentuale di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione deve tenere conto di ciascuna IG protetta per la quale il Consorzio di tutela e' incaricato.
4. Il DIQPAI, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, adotta il decreto di riconoscimento del Consorzio e lo trasmette al DIPEISR.
Artículo 6
Modalita' di voto
1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, lo statuto del Consorzio di tutela deve assicurare l'espressione del voto, in tutti i contesti in cui sia previsto, a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il voto di ciascun consorziato e' determinato dal valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente la data dell'assemblea. I dati relativi alla quantita' di prodotto ai fini della ponderazione del voto sono resi disponibili su richiesta dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG. La ponderazione puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o piu' attivita' produttive, il voto, espresso secondo i criteri e con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 5, e' cumulativo delle attivita' svolte.
4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' IIGG, il valore ponderale del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna IG.
5. L'adesione in forma associativa dei soggetti di cui alle categorie stabilite dall'articolo 3, comma 2, della IG a tutela della quale opera il Consorzio di tutela, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.
Artículo 7
Attivita' di vigilanza dei consorzi di tutela
1. Le azioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato del rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale nonche' del rispetto delle disposizioni dello statuto consortile. Le azioni di vigilanza sono svolte nella fase del commercio. A tal fine il Consorzio di tutela deve dotarsi di agenti vigilatori ai quali, su richiesta del Consorzio, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente. La qualifica di agente vigilatore e' riconosciuta, su richiesta del Consorzio, dal DIQPAI quale soggetto competente anche al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.
2. 2. Le azioni di vigilanza sono svolte dal Consorzio di tutela incaricato in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Tali attivita' consistono: a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai relativi disciplinari. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione e sono svolte senza discriminare tra le produzioni poste in commercio dai soci del Consorzio di tutela e le produzioni poste in commercio dai soggetti inseriti nel sistema di controllo della IG tutelata, non aderenti al Consorzio di tutela; b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni IG.
3. Il Consorzio di tutela in nessun modo puo' effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo ne' puo' svolgere autonoma attivita' di controllo sulle produzioni.
4. Il programma di vigilanza di cui al comma 2, da effettuarsi sulle singole IG, e' elaborato su proposta del Consorzio di tutela interessato e sottoscritto da un rappresentante del Consorzio e dal Direttore dell'Ufficio competente per l'area di produzione della IG.
5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di piu' uffici, l'ufficio che procede all'elaborazione del programma di vigilanza e' quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.
6. 6. Il programma di vigilanza contiene i seguenti elementi: a) modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza; c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati; e) modalita' di rendicontazione.
7. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma 6, e' predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF ed e' trasmesso a cura dell'Ufficio alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) per l'approvazione.
8. Il Consorzio di tutela trasmette annualmente un rendiconto dell'attivita' svolta all'ICQRF e lo informa tempestivamente in merito alle operazioni non pianificate a norma del comma 7, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni delle IIGG.
9. Qualora dalla vigilanza nel commercio dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione e confezionamento, il Consorzio di tutela e' tenuto ad informare l'Ufficio che provvede a predisporre gli opportuni riscontri, direttamente o in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio.
10. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori sono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d).
11. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal Consorzio di tutela nell'ambito della collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.
Artículo 8
Verifica sull'operativita' dei consorzi di tutela incaricati
1. La verifica sul rispetto, da parte del Consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali e' effettuata sulla base di modalita' stabilite dal DIQPAI con apposito decreto direttoriale.
2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 stabilisce le modalita' relative all'attivita' di verifica che il DIQPAI svolge sull'operato del Consorzio di tutela, le misure da adottare in sede di verifica per assicurare lo svolgimento dei compiti di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla IG tutelata, nonche' le misure applicabili al Consorzio di tutela in caso di omesso o carente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, che possono andare dal richiamo scritto alla revoca del riconoscimento al Consorzio di tutela.
Artículo 9Ripartizione dei costi
1. 1. I costi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, sono determinati dal Consorzio di tutela e sono posti a carico: a) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti distillatori ed elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; b) nel caso di un Consorzio di tutela riconosciuto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate, di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti elaboratori sottoposti al sistema di controllo della IG, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.
2. I contributi necessari a fare fronte ai costi di cui al comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), sulla base della quantita' di prodotto IG conferito, distillato, elaborato, imbottigliato nell'anno solare immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I dati relativi alla quantita' di prodotto sono resi disponibili dall'Organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF per l'IG.
3. La commisurazione del contributo di cui al comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.
Artículo 10Fondo consortile
1. 1. Ai fini del riconoscimento ministeriale, ciascun consorziato contribuisce alla formazione del fondo consortile, che e' costituito da quote il cui valore e' definito dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica dei seguenti valori contabili: a) fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; b) quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio; c) eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati; d) risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); e) componenti finanziarie straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
Artículo 11Obbligo di informazione
1. 1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ed incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 4 rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci, ai distillatori ed elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela, la seguente documentazione e le informazioni inerenti a: a) bilanci preventivi e consuntivi; b) comunicazioni inerenti all'importo e alle modalita' di pagamento dei contributi annuali; c) delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci; d) delibere delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1; e) programma annuale o pluriennale delle attivita' di promozione, nonche' rendicontazione delle attivita' di promozione svolte; f) programma di vigilanza concordato con l'ICQRF ai sensi dell'articolo 7.
2. Il Consorzio di tutela garantisce la partecipazione dei distillatori e degli elaboratori non aderenti al Consorzio di tutela alla programmazione dell'attivita' di valorizzazione, promozione, tutela, informazione del consumatore e vigilanza mediante l'invito a partecipare alle relative riunioni convocate periodicamente presso la sede consortile.
3. Le modalita' relative alle comunicazioni di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla programmazione di cui al comma 2, sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal Consorzio di tutela ed approvato dal DIQPAI.
Artículo 12
Cause di incompatibilita'
1. La nomina a componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi svolti, a qualsiasi titolo, presso gli organismi di controllo.
2. La nomina a componente di un organo sociale del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per il quale il Consorzio di tutela risulta incaricato.
3. Il socio componente dell'organo amministrativo o che riveste incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve astenersi dallo svolgere azioni e dal tenere comportamenti che possano pregiudicare l'esercizio imparziale della carica o dell'incarico allo stesso attribuito e che possano dare luogo a situazioni di incompatibilita' e di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attivita' che e' chiamato a svolgere in funzione della carica o dell'incarico allo stesso attribuito.
Artículo 13Disposizioni transitorie e finali
1. 1. In deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), il riconoscimento ministeriale e' attribuito al Consorzio purche' ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di verifica effettuata dal DIQPAI del rispetto delle disposizioni relative al riconoscimento del Consorzio e che sia rappresentativo: a) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento dei distillatori o degli elaboratori, riferiti all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda, ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela; b) per il Consorzio di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose non distillate: di almeno il 66 per cento della quantita' in litri anidri prodotta nell'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda e di almeno il 30 per cento degli elaboratori, riferito all'ultimo anno precedente la data di presentazione della domanda ed inseriti nel sistema di controllo della IG in questione, anche se non aderenti al Consorzio di tutela.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.