Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 , recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », e, in particolare, l'articolo 64, che prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID); Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato»; Visto l' articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come sostituito dall' articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale prevede che «Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).»; Visto il comma 357-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 , come introdotto dall' articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022 , secondo il quale: «Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.»; Visti, inoltre, i commi 357-ter , 357-quater e 357-quinquies, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 , introdotti dall' articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022 , i quali rispettivamente prevedono che: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito»; «Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati»; «Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.»; Visto il comma 358 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 , come modificato dall' articolo 1, comma 630, lettera b), della legge n. 197 del 2022 , ai sensi del quale: «Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, reso in data 5 luglio 2023; Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione e del merito, reso in data 7 luglio 2023; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 21 novembre 2023; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all' articolo 1, commi 357 , 357-bis , 357-ter , 357-quater , 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come sostituiti, introdotti o modificati dall' articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
Artículo 2Carte elettroniche
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ciascuna Carta e' generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall' articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 , come sostituito dall' articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
Artículo 3Beneficiari
1. La «Carta della cultura giovani» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' definite dall'articolo 6.
2. La «Carta del merito» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed e' cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dall'articolo 6. Sino all'avvio della operativita' dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalita' telematiche concordate con il Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall'avvio dell'operativita' dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalita', mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacita' di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo delle Carte.
Artículo 4Soggetti responsabili per la realizzazione delle Carte
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate alle societa' SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo rispettivamente di euro 200.000 e di euro 250.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
Artículo 5Attivazione delle Carte
1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 provvedono a registrarsi con le modalita' di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che e' titolare del trattamento dei dati personali. La registrazione e' consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta' e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale.
2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
3. 3. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l'acquisto di: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; d) musica registrata; e) prodotti dell'editoria audiovisiva; f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; g) corsi di musica; h) corsi di teatro; i) corsi di danza; l) corsi di lingua straniera.
4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), del comma 3, nonche' gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.
Artículo 6Uso delle Carte
1. Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identita' da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all' articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
6. I buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di uno o piu' beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall'esercente.
7. Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, e' consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o piu' beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5, comma 3, ed entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Non e' in ogni caso consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.
Artículo 7Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali e accettazione dei buoni
1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell' articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 , come sostituito dall' articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.
Artículo 8Fatturazione e liquidazione
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito maturato e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5 e alla liquidazione delle stesse.
3. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto con le modalita' di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 1.
Artículo 9Controlli, provvedimenti e sanzioni
1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla base dell'attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria nonche' di circostanziate e specifiche segnalazioni, con esclusione delle denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi delle Carte o di violazione di norme del presente regolamento, puo' adottare, con provvedimento motivato, le misure di cui all' articolo 1, comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021 .
2. Nei casi di violazione di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti di cui all' articolo 1, comma 357-quinquies, della legge n. 234 del 2021 .
3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di accesso ai dati, ai sensi dell' articolo 1, comma 358, della legge n. 234 del 2021 .
Artículo 10Trattamento dei dati personali
1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per le finalita' di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o di altro atto giuridico previsto dall' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate la tipologia dei dati trattati con il registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5, la finalita' di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Artículo 11Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell' articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate.
4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Artículo 12Monitoraggio e verifica dell'impatto della regolamentazione
1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle Carte e dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, commi 357 , 357-bis , 357-ter , 357-quater , 357-quinquies e 358, della legge n. 234 del 2021 , come sostituiti, introdotti o modificati dall' articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito «VIR», avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento di dati personali realizzato attraverso i suddetti questionari deve riguardare esclusivamente dati aggregati.
3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Artículo 13Disposizioni finali
1. La registrazione da parte di esercenti, strutture, imprese ed esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 , e successive modificazioni, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento e previa integrazione dei requisiti richiesti all'articolo 7.
2. Il decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le carte elettroniche attivate entro il 31 ottobre 2023 ai sensi dello stesso decreto possono essere utilizzate entro il 30 aprile 2024 e ad esse si applica il medesimo decreto.