Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77 , recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4; Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 , recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 , come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che ne dispone l'abrogazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 .» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 , concernente «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»; Considerato che e' stata esperita la procedura di informazione prevista dall' articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 , giusta comunicazione alla Commissione europea in data 10 dicembre 2024 e pubblicazione sul sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto del termine di tre mesi di cui al medesimo articolo 6; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 , alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda colonna «Periodicita' della verificazione», settima riga, le parole: «Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni» e «Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni» sono sostituite dalle seguenti: «Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni».
Artículo 2Disposizione transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la periodicita' di verificazione dei contatori dell'acqua gia' installati ovvero comunque immessi sul mercato e' fissata a 13 anni.
Artículo 3Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.