Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»; Visto l' articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401 , recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto l' articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 , emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001 , nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 , recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell' articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 »; Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ; Ritenuto di dover procedere alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Consulta, del numero dei suoi componenti e della loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni, degli enti locali, dei concessionari, nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori; Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro per lo sport e i giovani, resi con nota prot. 4304 del 18 settembre 2025 e con nota prot. 2909 del 29 settembre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 816, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 22 luglio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota prot. 54798 dell'11 novembre 2025; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Consulta Permanente dei Giochi Pubblici ammessi in Italia
1. La Consulta prevista dall' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 , e' istituita presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Artículo 2Composizione, designazione e durata della Consulta
1. La Consulta e' presieduta da un dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta da ulteriori 14 membri, designati dalle amministrazioni e dalle associazioni di cui al comma 2, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2. 2. La Consulta e' composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti 14 componenti: a) un rappresentante del Ministro della salute; b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza; d) un rappresentante dell'autorita' politica delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili; e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui uno per ciascuna area geografica nord, centro e sud; f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); g) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all' articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante « Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », operanti nel settore del gioco d'azzardo; h) un rappresentante designato dall'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; i) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei concessionari del gioco pubblico; l) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative.
3. Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina. Nell'eventualita' che il mandato dei singoli componenti cessi anticipatamente rispetto al triennio, il componente subentrante a quello cessato resta in carica soltanto per la residua parte del mandato del componente cessato.
Artículo 3Organizzazione e funzionamento della Consulta
1. La Consulta si riunisce presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi del supporto amministrativo del personale dell'Agenzia, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. La Consulta e' regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50 per cento piu' uno dei componenti; sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, salvo motivati ed eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e ne richiede la sostituzione.
4. La Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, la proposta di Ordine del giorno. Eventuali richieste di integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni entro tale termine, l'Ordine del giorno si considera definitivo ed eventuali ulteriori argomenti d'interesse potranno essere inseriti nelle «varie ed eventuali» del medesimo Ordine del giorno, senza obbligo per la Segreteria di inviarlo nuovamente ai membri della Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno definitivo. L'impossibilita' di partecipare a una riunione deve essere comunicata alla Segreteria con almeno sette giorni di preavviso, fatti salvi eventuali impedimenti eccezionalmente sopravvenuti.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 , in relazione a specifiche tematiche, la Consulta puo' invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali, pubblici o privati, di societa' specializzate nel settore da approfondire nonche' di enti di ricerca, universita' o societa', fondazioni e associazioni a carattere scientifico, nonche' di associazioni rappresentative di interessi diffusi.
6. La Consulta, su tematiche specifiche, puo' attivare al proprio interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni.
7. La Consulta puo' avvalersi della modalita' di videoconferenza per lo svolgimento delle riunioni.
8. La Consulta trasmette, con cadenza annuale, una relazione sull'attivita' svolta, nonche' una relazione conclusiva, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Artículo 4Disposizioni finanziarie
1. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Consulta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Consulta svolge la propria attivita' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Artículo 5Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.