Preámbulo Preamble
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione ; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 , recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e in particolare l'articolo 10, comma 3, come modificato dall' articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 , a mente del quale «Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche»; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 , recante «Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell' articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 »; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Vista la nuova classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica e resa nota nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025; Considerata pertanto, in ragione delle variazioni intervenute nella codifica delle attivita' economiche, la necessita' di aggiornare l'elencazione dei codici ATECO recata dall'allegato al decreto n. 155 del 2011; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 6 novembre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2026; Vista la nota prot. n. 4540 del 25 febbraio 2026, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1
Classificazione delle attivita' economiche
1. L'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 , e' sostituito dall'allegato A al presente decreto, di cui forma parte integrante.
Artículo 2Clausola valutativa
1. 1. Il Ministero, decorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ne verifica l'impatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 . A tal fine, esamina: a) gli effetti sulla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima; b) lo stato di attuazione e le eventuali difficolta' emerse in fase di implementazione.
2. A tal fine, Unioncamere, previamente acquisiti i dati presso le Camere di commercio, elabora e trasmette al Ministero una relazione comprendente le informazioni necessarie a conoscere i tempi, le modalita' attuative e le eventuali difficolta' emerse in fase di implementazione del regolamento, nonche' a valutarne le conseguenze, con particolare riguardo alla ripartizione dei consiglieri dei consigli camerali.
Artículo 3Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Anexo AAllegato A
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico