Preámbulo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a); Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ; Vista la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 , relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 , e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 e, in particolare, l'articolo 74 che apporta modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 »; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21 relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell' articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 »; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 , recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92 , recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE »; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Artículo 1Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. 1. All' articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera f), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all' articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarita' effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.»; b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «ai soggetti di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 2, lettera f), e».
Artículo 2Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Artículo 3Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.