Preámbulo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119 , recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2); Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201 , recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » e, in particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE , 98/21/CE , 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'articolo 19, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare »; Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi dell' articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 15 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo:
Artículo 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119 , la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
Artículo 2Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e riordino delle funzioni
1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: «Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa. 2. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni: a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali; b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato; d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza; g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».
Artículo 3
Direttore della Sanita' militare
1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti: «Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare: a) e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario; b) e' nominato ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice direttore della Sanita' militare; d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita' militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare: a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanita' militare; b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa; c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego. 2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita' militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1, lettera c). 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.».
2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una posizione di livello generale.
Artículo 4
Riorganizzazione della Sanita' militare
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; b) all'articolo 105, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono soppresse; 2) le lettere e) ed f) sono abrogate; c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata; d) all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato; e) all'articolo 118: 1) al comma 1, la lettera c) e' abrogata; 2) al comma 4, la lettera c) e' abrogata; f) l'articolo 122 e' abrogato; g) all'articolo 147: 1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).»; h) l'articolo 150, e' abrogato; i) dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente: «Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»; l) all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15 , comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell' articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell' articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 , nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»; m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi dell' articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 » sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 »; n) all'articolo 187: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare.»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario militare» e' inserita la seguente: «nazionale»; 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; o) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione della Sanita' militare.»; p) dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente: «Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita' militare. 2. La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di: a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita' militare; b) dottrina sanitaria militare; c) attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti dall'articolo 181; d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati; e) gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca; f) coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita' svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo; g) coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale. 3. La Sanita' militare si avvale: a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189; b) della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194; c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195; d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis; e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater; f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all' articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e all' articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 .»; q) all'articolo 189: 1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia.»; r) l'articolo 191 e' abrogato; s) all'articolo 192: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare»; 2) al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»; t) all'articolo 193: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare di prima istanza»; 2) al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita' istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»; 3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute dalle seguenti: «di prima istanza»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.»; u) all'articolo 194: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza»; 2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse; 3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita' militare,»; 4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata»; v) dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente: «Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi. 2. Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.»; z) all'articolo 195: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture sanitarie militari»; 2) al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma», sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare»; 2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;»; aa) all'articolo 195-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di medicina aerospaziale»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione della Sanita' militare»; 3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»; 4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare»; 5) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»; bb) all'articolo 195-ter: 1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica militare», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.»; 3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»; 4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare»; cc) dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente: «Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita': a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa; b) cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le realta' industriali di settore; c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali; d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti; e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.»; dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica, la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»; ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse; ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse; gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; hh) all'articolo 205: 1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»; 3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse; ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita' militare al personale militare».
Artículo 5Esercizio delle professioni sanitarie
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»; b) all'articolo 209: 1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanita' militare»; 2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche: a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.»; c) all'articolo 210: 1) alla rubrica, la parola: «medico» e' sostituita dalla seguente: «sanitario»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le: a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma; b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza; c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.»; 3) il comma 1.1 e' abrogato; 4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento: a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare; b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti; c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione; d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; e) il monitoraggio dei tempi di attesa; f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale; g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali; h) le modalita' di accesso alle strutture militari. 1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali. 1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.». d) all'articolo 213, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall' articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .».
Artículo 6Reclutamento
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare.»; b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; c) all'articolo 647, comma 1: 1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»; 2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»; d) l'articolo 649 e' sostituito dal seguente: «Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»; e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»; f) dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente: «Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente sono tratti: a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento; b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.»; g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare;»; h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; i) all'articolo 655, comma 1: 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti:»; 2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»; l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e' sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»; p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; r) all'articolo 682: 1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; s) all'articolo 690, al comma 1: 1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; t) all'articolo 700: 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; u) all'articolo 705: 1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare»; 2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Artículo 7Formazione
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente: «Art. 211-bis (Formazione specifica e attivita' di medicina generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 . 2. Le eventuali attivita' pratiche residuali che non possono essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di appartenenza, al pari dell'attivita' didattica di natura teorica, sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilita' e di impiego.»; b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II e' inserita la seguente: «Sezione II-bis - Formazione sanitaria Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»; c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; d) all'articolo 719: 1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; 2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; e) all'articolo 720, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.»; f) all'articolo 722: 1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti: «nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»; g) all'articolo 723: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; h) all'articolo 724: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.»; i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V e' inserita la seguente: «Sezione V-bis - Ufficiali della sanita' militare Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sono tratti dai frequentatori delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi. 2. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 3. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. 4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi. 5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento. 6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). 11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione. Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale. 3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo 651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso. 2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 758. 3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»; n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della Sanita' militare»; o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare»; p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore della Sanita' militare»; r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; t) l'articolo 756 e' sostituito dal seguente: «Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il medico militare in servizio permanente puo' iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni dell'articolo 211-bis. 2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4. 3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione al corso e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»; u) all'articolo 758: 1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; z) all'articolo 759: 1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; 2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno»; 3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare» e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Artículo 8Ruoli e organici
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 628, comma 1: 1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»; 2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»; 3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanita' militare;»; b) all'articolo 798: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e' fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' fissata a 160.377 unita'»; c) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita': a) ufficiali: 1) 8.957 dell'Esercito italiano; 2) 4.361 della Marina militare; 3) 5.740 dell'Aeronautica militare; 4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare; b) sottufficiali: 1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti; 2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti; 3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti; 4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti; c) volontari: 1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata; 2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata; 3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata. 4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente; 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente: a) Esercito italiano: 91.558 unita'; b) Marina militare: 29.081 unita'; c) Aeronautica militare: 36.038 unita'; d) Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»; d) all'articolo 800: 1) al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente: «4.357»; 2) al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente: «30.921»; 3) al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente: «21.649»; 4) al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente: «60.868»; e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate; f) all'articolo 809-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla seguente: «47»; 2) alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla seguente: «109»; 3) alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla seguente: «752»; g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate; h) all'articolo 812-bis: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla seguente: «27»; 1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla seguente: «61»; 1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla seguente: «461»; 2) al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «dotazioni»; i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate; l) all'articolo 818-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla seguente: «21»; 2) alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla seguente: «50»; 3) alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla seguente: «405»; m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata; n) all'articolo 823, comma 1: 1) alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»; 2) alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla seguente: «524»; o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il seguente: «Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare Sezione I - Ruoli Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1. Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati; b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati. Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale della Sanita' militare; b) ruolo speciale della Sanita' militare. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare. Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) maggiore generale: 3; b) brigadiere generale: 18; c) colonnello: 169.»; p) dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente: «Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»; q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare».
Artículo 9Stato giuridico e impiego
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse; c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse; d) dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente: «Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale; b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale; c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»; e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita' militare»; f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»; g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»; h) all'articolo 964: 1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.»; i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»; l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare»; m) all'articolo 2058: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Artículo 10Avanzamento
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1035: 1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»; 2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del Direttore della Sanita' militare»; b) dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente: «Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis, comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.»; c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse; d) dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente: «Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte: a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede; b) il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche se richiamato; c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»; e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.» f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o sanitario aeronautico» sono soppresse; g) dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente: «Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e' costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare, di cui fanno parte: a) il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede; b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanita' militare; c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialita'; d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.»; h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti.»; i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare»; l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»; n) all'articolo 1062: 1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»; 2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; p) all'articolo 1071: 1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse; q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; r) all'articolo 1072-bis: 1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario dell'Esercito,» sono soppresse; 2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;»; 2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita' militare»; s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»; t) all'articolo 1094-bis: 1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'.»; u) all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa: a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata; b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa; c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.»; v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.»; z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il seguente: «Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla tabella 4-bis allegata al presente codice.»; bb) l'articolo 1261 e' abrogato; cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario marittimo» sono soppresse; dd) l'articolo 1268 e' abrogato; ee) dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente: «Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile; b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.»; ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; ii) all'articolo 1282: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; ll) all'articolo 1283: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare»; mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; nn) all'articolo 1306: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare»; oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati; vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati; zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati; aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e' sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla tabella A allegata al presente decreto; bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis: 1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto; 2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Artículo 11Disciplina militare
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1378, al comma 1: 1) alla lettera a): 1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 2) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»; b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»; c) all'articolo 1382: 1) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.»; 2) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) per la Sanita' militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»; d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»; e) dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente: «Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanita' militare.».
Artículo 12Trattamento economico e previdenziale
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare. 1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»; b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanita' militare»; c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Artículo 13Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2188: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; b) dopo l'articolo 2188-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanita' militare). - 1. Nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanita' militare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanita' militare e' nominato ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario. 2. Se il Direttore della Sanita' militare nominato ai sensi del comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore generale, gli e' conferito il grado di tenente generale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice. 3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1: a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto il limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 4. Il Direttore di cui al comma 1 e' posto a capo di apposita struttura costituita al fine di: a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per l'istituzione della Direzione della Sanita' militare; b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 7. 5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento dell'organo centrale della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater. 6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5, rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanita' militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. 7. Con uno o piu' decreti di cui all'articolo 187, su iniziativa del Direttore della Sanita' Militare, sono adottate, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma 5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanita' di aderenza e della sanita' di sostegno territoriale, anche previa ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei servizi sanitari di assistenza territoriale. 8. Nelle attivita' di cui al comma 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacita' operativi dello strumento militare per la gestione delle situazioni di emergenza, nonche' di potenziamento delle capacita' di protezione rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti specialistici di difesa gia' esistenti nelle Forze armate. 9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanita' militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo agli organi, alle strutture e al personale della Sanita' militare. 11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Artículo 14Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-bis: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; 3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; c) dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente: «Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita' militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso; b) eta' non superiore a cinquantadue anni; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b). 3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b). 5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.».
Artículo 15Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206-bis: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»; b) dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente: «Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».
Artículo 16Disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2207: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3: a) centottanta ufficiali; b) cinquantaquattro ispettori; c) cinquantadue sovrintendenti; d) novantuno appuntati e carabinieri.»; b) all'articolo 2209-ter: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»; 2) al comma 1: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater:»; 2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»; 2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»; c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole: «e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»; d) all'articolo 2209-septies: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»; f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti: « Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare. 2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare: a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo; b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies; c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza; d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita' del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanita' militare; e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare. 3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies. 4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito dall'articolo 797, comma 3. Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, il personale, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della Sanita' militare. 3. Il transito del personale di cui al comma 2 e' disposto, ai sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita' militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice: a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno; b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni; c) per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni. 2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1: a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096; b) si computano: 1) le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; 2) i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065; 3) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».
Artículo 17Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti: «Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare e' annualmente fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza. 2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 e' ripartito sulla base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito. Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a-bis). Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto ministeriale. 2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater. Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279, 1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286, 1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308, vigente al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanita' militare reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare. Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies non da' luogo all'inserimento nelle aliquote di valutazione ordinarie gia' emesse per l'avanzamento al grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, a seguito della rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, cosi' ripartite: a) due per l'anno 2025; b) due per l'anno 2026; c) due per l'anno 2027. 3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2: a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072; b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027. 4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, nonche' all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»; b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Artículo 18Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare
1. 1. Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478, comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare. 2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e 1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanita' militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze. Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Per il personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. 3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare.».
Artículo 19Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1, lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092 per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro 332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 .
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Artículo 20Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. 2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i); b) articolo 5, comma 1, lettera a); c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Artículo 1Tabelle
Tabella A (Articolo 10, comma 1, lettera aaa) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B (Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 1) Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C (Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 2) Parte di provvedimento in formato grafico