Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)
Artículo 14
Vigente · versión de 28 jul 2017
Art. 14. Compensi dei componenti degli organi 1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonche' di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate. 2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti e' corrisposto un compenso il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.