Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)
Artículo 19
Vigente · versión de 28 jul 2017
Art. 19. Patrimonio 1. Il patrimonio della Cassa e' costituito da: a) beni mobili ed immobili in proprieta'; b) titolarita' di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo; c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo; d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilita' finanziarie; e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.