Preámbulo Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 , concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006; Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori; Visto l' articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016; Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016; Adottano il seguente regolamento
Artículo 1Organismo di conciliazione
1. L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell' articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97 , presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e' il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.
2. 2. L'Organismo di conciliazione svolge le seguenti funzioni: a) esamina se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali; b) facilita la mediazione, in caso di controversia, tra gli esattori di pedaggi, con un settore sottoposto a pedaggio, e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori; c) richiede le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nel territorio italiano, nei casi oggetto di controversia; d) collabora con gli organismi di conciliazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, scambiando informazioni sul lavoro svolto, nonche' sui principi guida e sulle prassi seguite, fermo restando il principio di riservatezza a tutela dei diritti delle parti.
Artículo 2Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria si compone di tre unita', una delle quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attivita' dell'ufficio di segreteria.
2. 2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti: a) cura il registro degli affari di mediazione, contenente l'elenco dei procedimenti di conciliazione; b) tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione, con annotato il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; c) riceve la domanda di conciliazione e ne cura la comunicazione alla parte invitata; d) rilascia copia del verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei trasporti; e) comunica per iscritto l'avvenuta chiusura del procedimento a seguito della redazione del verbale di esito negativo della conciliazione, dandone comunicazione all'Autorita' di regolazione dei trasporti; f) cura la tenuta dell'archivio dei procedimenti; g) effettua il monitoraggio della casistica europea di settore.
Artículo 3Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione
1. In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione.
2. La domanda di conciliazione e' presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini della determinazione del termine di presentazione della domanda, si ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se effettuata in altre forme.
3. L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione, l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta ricezione.
4. Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed e' conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel termine previsto al comma 3.
5. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorita' giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale.
6. Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a formalita' e ne e' garantita la riservatezza.
7. Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il responsabile dell'organismo di conciliazione.
8. Il procedimento di conciliazione puo' svolgersi anche secondo modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti la sicurezza dei dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.
9. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni.
Artículo 4Designazione del conciliatore e del consulente tecnico
1. Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore e' individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.
2. Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.
3. Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilita', adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilita', rivolgere istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita', autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.
4. Al conciliatore e' fatto obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento per il quale e' designato, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' in ordine all'assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita' dell'incarico.
5. Il Capo Dipartimento puo' concordare con il conciliatore l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneita' del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e' tenuto al rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi di cui alle tabelle A, B e C.
6. Al conciliatore ed al consulente tecnico e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla funzione espletata ed e' loro fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.
Artículo 5Elenco dei conciliatori
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalita' e' data pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero.
2. 2. Ad istanza dell'interessato, possono essere inseriti nell'elenco dei soggetti esperti ai fini del procedimento di conciliazione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) avvocati, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti agli albi ordinari, inclusa la sezione speciale degli avvocati stabiliti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , da almeno cinque anni; b) dottori commercialisti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni; c) soggetti, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, iscritti ai relativi albi da almeno cinque anni; d) dirigenti della pubblica amministrazione, con esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, inseriti nei ruoli dell'amministrazione da almeno un triennio; e) soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale, esperti nell'esercizio dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi nonche' nella relativa progettazione e realizzazione, di comprovata esperienza almeno decennale, da documentare alla presentazione dell'istanza.
3. Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 4, comma 1, si segue l'ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.
4. 4. I conciliatori devono possedere i requisiti di professionalita', indipendenza, imparzialita', neutralita' e onorabilita', secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall' articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fermo restando per i dipendenti pubblici quanto previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilita', i conciliatori devono dimostrare di: a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione; b) non versare nelle condizioni previste dall' articolo 2382 del codice civile ; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, negli ultimi dieci anni; d) non aver riportato, negli ultimi otto anni, sanzioni disciplinari superiori a quella minima prevista per la categoria di appartenenza.
5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e al comma 4 puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , tenuto conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.
6. Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di conciliazione.
7. I requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti, a pena di decadenza, durante l'intero periodo di iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti. A tal fine, e' effettuata una verifica a campione del possesso dei requisiti medesimi, con cadenza periodica.
Artículo 6Procedimento di conciliazione
1. Entro un mese dal ricevimento della richiesta di intervento, il conciliatore comunica alle parti se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione e chiede ad esse se necessario, per il tramite dell'ufficio di segreteria, eventuali elementi integrativi.
2. Il procedimento di conciliazione si svolge in sessioni congiunte con l'ascolto congiunto delle parti o in sessioni separate con l'ascolto delle parti separatamente.
3. Il conciliatore deve concludere il procedimento di conciliazione entro i sei mesi successivi alla data di ricezione della domanda di conciliazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Qualora sia raggiunto un accordo, il conciliatore redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore medesimo. L'accordo e' immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volonta' contrattuale alla transazione della controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni diritto e azione, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile .
5. Qualora la proposta del conciliatore non venga accolta, per scelta di una o entrambe le parti, il conciliatore stesso redige un verbale di esito negativo della conciliazione.
6. Il processo verbale e' depositato presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
Artículo 7Dovere di riservatezza
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, ivi compresi i componenti dell'ufficio di segreteria, o comunque nell'ambito del procedimento di conciliazione, e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate di cui all'articolo 6, comma 2, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il conciliatore e', altresi', tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Artículo 8Spese di conciliazione
1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, l'onorario del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza tecnica.
2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale, parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione, nonche' l'importo fisso per ciascuna procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria previsto nella medesima tabella A.
3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della complessita' del procedimento.
4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile .
5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi e' previsto un deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al cui versamento e' condizionato l'avvio del procedimento. Detto deposito dovra' essere versato dalle parti, prima dell'inizio del primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla meta' della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella B possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli eventualmente stabiliti in sede europea.
7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra' essere versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha attivato il procedimento, il quale pero' a causa della mancata adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300.
8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le spese di segreteria.
9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, e' liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un massimo, da attribuirsi a seconda della complessita' della prestazione fornita.
10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Anexo 1Allegato-Tabelle
Tabella A (articolo 8, comma 2) Spese per la copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria (da porsi a carico delle parti in solido). 1. Per ogni procedura attivata, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 e seguenti del presente decreto, e' autorizzato lavoro straordinario da parte di ciascuno dei tre componenti dell'ufficio di segreteria per n. 60 ore a euro 22,40 lorde l'ora, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per una spesa complessiva pari a euro 4.032,00. 2. E' previsto, altresi', un costo di euro 50 a procedura per l'utilizzo di beni strumentali e spese di cancelleria sostenute dall'amministrazione. Tabella B (articolo 8, comma 3) Valore della lite - Onorario del conciliatore (da porsi a carico delle parti in solido) Minimo euro Massimo euro fino a euro 103.286,05 2.582,15 6.455,38 da € 103.286,06 a € 258.215,11 5.164,30 10.328,60 da € 258.215,12 a € 516.430,23 9.037,53 18.075,06 da € 516.430,24 a € 2.582.151,14 15.492,90 25.821,51 da € 2.582.151,15 a € 5.164.302,28 23.239,31 38.732,26 da € 5.164.302,29 a € 25.821.511,38 30.985,81 51.643,02 da € 25.821.511,39 a € 51.643.022,77 45.978,72 77.464,53 da € 51.643.022,78 ed oltre 77.464,53 129.107,55 Tabella C (articolo 8, comma 9) Valore della consulenza - Onorario (da porsi a carico delle parti in solido) Percentuale Percentuale minima massima fino a euro 5.164,57 6,5686% 13,1531% da € 5.164,58 a € 10.329,14 4,6896% 9,3951% da € 10.329,15 a € 25.822,84 3,7580% 7,5160% da € 25.822,85 a € 51.645,69 2,8106% 5,6370% da € 51.645,70 a € 103.291,38 1,8790% 3,7580% da € 103.291,39 a € 258.228,45 0,9316% 1,8790% da € 258.228,46 a e non oltre € 516.456,90 0,2353% 0,4705% E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.