Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. (18G00103)
Artículo 2Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio
Vigente · versión de 13 jul 2018
1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all'articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le universita' o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.
2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono: a. avere durata almeno biennale; b. concludersi con un esame finale; c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.
3. I bandi relativi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.