Preámbulo Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici » e, in particolare, l'articolo 45; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 , recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dalla Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante « Codice in materia di protezione dei dati personali »; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021, n. 239 , concernente «Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante «Codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri», registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritti il 17 maggio 2004, il 31 luglio 2009 e il 7 ottobre 2022; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 28 dicembre 2023; Considerata pertanto la necessita', sulla base delle disposizioni sopra enunciate, dell'emanazione di una nuova disciplina concernente la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, conforme alle disposizioni attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; Ritenuto di informare le organizzazioni sindacali; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025 e del 16 dicembre 2025; Adotta il seguente regolamento:
Artículo 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; b) «RUO»: il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di livello dirigenziale; c) «RUP»: il responsabile unico del progetto; d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Artículo 2Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' al RUP ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti di cui all'articolo 56 del Codice.
Artículo 3Misura degli incentivi
1. 1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei limiti delle relative aliquote: a) per i lavori: 1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e fino alla soglia comunitaria; 3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a venti milioni di euro; 4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; 5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro; b) per i servizi: 1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria; 2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a cinquecentomila euro; 3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e fino a due milioni di euro; 4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro; c) per le forniture: 1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro; 2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro; 3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori.
4. 4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dei lavori e del collaudo.
5. 5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100: a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo del RUP; b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo della progettazione, programmazione e controllo della spesa e predisposizione dei documenti di gara; c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della conformita'.
6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice.
7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere riconosciuta, anche su richiesta della centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 1.
Artículo 4Individuazione del personale
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attivita'. Non si da' luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato con provvedimento formale.
5. 5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina: a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessita'; b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui e' prevista la nomina; c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale.
6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale , ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale , ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.
8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Artículo 5Definizione delle percentuali effettive
1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, o atti successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.
2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero non corrisposte perche' prive dell'attestazione del dirigente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.
3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al nuovo importo del contratto di affidamento.
4. Non e' dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni in fase progettuale o di programmazione.
5. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e' destinato alle finalita' previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a destinazione vincolata o da finanziamenti europei.
Artículo 6Determinazione e liquidazione degli importi
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e rendicontazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale, questa deve essere redatta dal RUO.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione.
3. 3. Le prestazioni sono considerate rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del progetto della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui alla stessa unita' di personale siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
6. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualita' di riferimento dalla stessa unita' di personale. Ove la Presidenza adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui al primo periodo e' aumentato del 15 per cento, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.
7. 7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato, contenente: a) il tipo di attivita' assegnata nonche' da svolgere; b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza; c) i tempi previsti e i tempi effettivi; d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato.
Artículo 7
Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al personale.
Artículo 8
Altre ipotesi di responsabilita'
1. 1. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di: a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento; b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.
Artículo 9
Accertamento della responsabilita'
1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale incaricato.
2. Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentito il dirigente della struttura competente per la procedura di affidamento e il RUP medesimo.
3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione, in ragione degli importi dovuti.
4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche disciplinari.
Artículo 10Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Artículo 11Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239 , continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, n. 239 . Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 marzo 2026 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325