Preámbulo Preamble
Artículo 1Dichiarazione dei soggetti passivi
Artículo 2(((Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). ))
Artículo 3(((Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) ))
Artículo 4Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche).
Artículo 5(( (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) ))
Artículo 6(((Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ))
Artículo 7
Artículo 7-bis
Artículo 8
Artículo 9
Artículo 10
Artículo 11
Artículo 12
Artículo 12-bis(((Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto) ))
Artículo 13Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
Artículo 14Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati
Artículo 15Inventario e bilancio
Artículo 16Registro dei beni ammortizzabili
Artículo 17
Artículo 18(Contabilita' semplificata per le imprese minori).
Artículo 18-bis((Scritture contabili delle imprese di allevamento. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta))
Artículo 18-ter(((Scritture contabili per le altre attivita' agricole). ))
Artículo 19Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
Artículo 20Scritture contabili degli enti non commerciali
Artículo 20-bis(Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale)
Artículo 21(( (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). ))
Artículo 22Tenuta e conservazione delle scritture contabili
Artículo 23(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)
Artículo 24(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
Artículo 25
Artículo 25-bis(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, ((nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,)) dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro. (176) (190) (191) Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (176) La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 90) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2024. -------------- AGGIORNAMENTO (190) La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026". -------------- AGGIORNAMENTO (191) La L. 30 dicembre 2025, n. 199 , come modificata dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 , ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° maggio 2026".
Artículo 25-ter(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)
Artículo 25-quater(( (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). ))
Artículo 26(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)
Artículo 26-bis(Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti)
Artículo 26-ter
Artículo 26-quaterEsenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.
Artículo 26-quinquiesRitenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici).
Artículo 27(Ritenuta sui dividendi)
1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. (91) (151)
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (91)
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 ,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . L'aliquota della ritenuta e` ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 . I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE , il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. (103) (113) (123) (168)
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (191)
4. 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ; (151) b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (136) (151) (154)
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (91)
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. (66) (151)
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
--------------- AGGIORNAMENTO (66) Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000." --------------- AGGIORNAMENTO (91) Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006." --------------- AGGIORNAMENTO (103) La L. 7 luglio 2009, n.88 ha disposto (con l'art. 24 comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge." --------------- AGGIORNAMENTO (113) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012". --------------- AGGIORNAMENTO (123) Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014." --------------- AGGIORNAMENTO (136) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' riconosciuto per le imposte pagate dalla societa' controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (151) La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017". ------------- AGGIORNAMENTO (154) Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta". -------------- AGGIORNAMENTO (168) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che la presente modifica si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (191) Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 , ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Artículo 27-bisRimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).
Artículo 27-ter(Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)
Artículo 28Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
Artículo 29(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)
Artículo 30Ritenuta sui premi e sulle vincite
Artículo 31Attribuzioni degli uffici delle imposte
Artículo 31-bis(( (Scambio di informazioni su richiesta). ))
Artículo 31-bis.1(( (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). ))
Artículo 31-bis.2(( (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE))
Artículo 31-bis.3(( (Controlli simultanei). ))
Artículo 31-bis.4(( (Verifiche congiunte). ))
Artículo 31-ter(Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale)
Artículo 31-quater(Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale)
Artículo 32Poteri degli uffici
Artículo 33Accessi, ispezioni e verifiche
Artículo 34
Artículo 35
Artículo 36Comunicazione di violazioni tributarie
Artículo 36-bis(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)
Artículo 36-ter(Controllo formale delle dichiarazioni)
Artículo 37Controllo delle dichiarazioni
Artículo 37-bis
Artículo 38Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
Artículo 38-bis(Atti di recupero)
Artículo 39Redditi determinati in base alle scritture contabili
Artículo 40Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Artículo 40-bis(( Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale ))
Artículo 41Accertamento d'ufficio
Artículo 41-bis(Accertamento parziale)
Artículo 41-ter(((Accertamento dei redditi di fabbricati) ))
Artículo 42Avviso di accertamento
Artículo 43(Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (140)(151) (152)
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (140) 1-bis. ((Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) ((194)) 1-ter. ((Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.)) ((194))
2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all' articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 , devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (150) (153) (160) (179) (183)
------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (80) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono prorogati di un anno". ------------- AGGIORNAMENTO (79) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (88) La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1". ------------- AGGIORNAMENTO (104) Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 , ha disposto (con l'art. 12 comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono raddoppiati". ------------- AGGIORNAMENTO (112) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici: [...] e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dall' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 ; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell' articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: [...] b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dall' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 ; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive". ------------- AGGIORNAMENTO (134) Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di decadenza di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto di un anno. Tale riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ------------- AGGIORNAMENTO (137) Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 , come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187 , ha disposto (con l'art. 5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016". ------------ AGGIORNAMENTO (140) La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che "Le disposizioni di cui all' articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e all' articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e successive modificazioni". ------------ AGGIORNAMENTO (150) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , ha disposto (con l'art. 5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo". --------------- AGGIORNAMENTO (151) Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e il termine di decadenza di cui all' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto". La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 3, comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 , ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 916) che che la presente modifica si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019; - (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica". -------------- AGGIORNAMENTO (152) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , nel modificare l' art. 1, comma 917, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205 , che a sua volta modifica l' art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (153) Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13 , ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "In deroga all' articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , sono prorogati di due anni". --------------- AGGIORNAMENTO (160) Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiati". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta. --------------- AGGIORNAMENTO (179) Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 , come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 , ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 , sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all' articolo 1, commi 421 , 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , di cui all' articolo 1, commi 31 , 32 , 33 , 34 , 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e di cui all' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e degli avvisi di accertamento di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (183) Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 , ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 14) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (194) Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 , ha disposto che "Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027".
Artículo 44Partecipazione dei comuni all'accertamento
Artículo 45
Artículo 46
Artículo 47
Artículo 48
Artículo 49
Artículo 50
Artículo 51
Artículo 52
Artículo 53
Artículo 54
Artículo 55
Artículo 56
Artículo 57Sanzioni accessorie
Artículo 58Domicilio fiscale
Artículo 59Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
Artículo 60Notificazioni
Artículo 60-bis(Assistenza per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)
Artículo 60-ter(( (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). ))
Artículo 61Ricorsi
Artículo 62Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Artículo 63Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Artículo 64Sostituto e responsabile d'imposta
Artículo 65Eredi del contribuente
Artículo 66Computo dei termini
Artículo 67Divieto della doppia imposizione
Artículo 68Segreto d'ufficio
Artículo 69(Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti).
Artículo 70Norme applicabili
Artículo 71Dichiarazioni e scritture contabili
Artículo 72Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
Artículo 73Ritenuta sui dividendi
Artículo 74
Artículo 75Accordi internazionali
Artículo 76Abrogazione
Artículo 77Entrata in vigore
Anexo AAllegato A
ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico (106) ((125))
-------------- AGGIORNAMENTO (106) Il Decreto 12 ottobre 2007, (in G.U. 14/12/2007, n. 290), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che nel presente allegato dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica a effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. -------------- AGGIORNAMENTO (125) Il Decreto 25 ottobre 2013 (in G.U. 5/11/2013, n. 259) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo la lettera ff), e' aggiunta la seguente: gg) le societa' di diritto croato denominate: "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu", e altre societa' costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013".
Anexo BAllegato B
ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico (106) ((125))
-------------- AGGIORNAMENTO (106) Il Decreto 12 ottobre 2007, (in G.U. 14/12/2007, n. 290), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nel presente allegato dopo il numero 25) sono aggiunti i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. -------------- AGGIORNAMENTO (125) Il Decreto 25 ottobre 2013 (in G.U. 5/11/2013, n. 259) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo il numero 27, e' aggiunto il seguente: 28) porez na dobit in Croazia". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013".