Preámbulo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 , recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754 , adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ; Visto l' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; Visto l' articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ; Visto l' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Artículo 1Campo di applicazione
1. Ai sensi dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Artículo 2Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.
Artículo 3Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85
1. 1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 , continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialita'.»; 2) al comma 4, la parola «tenendo» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Durante lo svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.»; b) all'articolo 10: 1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» e' soppressa e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero,»; c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195 , sono incrementati: - per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell' articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021 ; - per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell' articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021 . 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 118.524,04 € Ministro Plenipotenziario 101.736,57 € Consigliere d'Ambasciata 80.270,22 € Consigliere di Legazione 63.155,13 € Segretario di Legazione 48.314,87 €. 3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024. 4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice. 6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall' articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.»; d) all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»; e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754 , adottato ai sensi dell' articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024: a) Segretario generale 158.100,00 € b1) capo di Gabinetto; vice segretario generale 113.100,00 € b) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all' articolo 1, lett. b), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021 96.400,00 € c1) vice capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. c1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021 68.000,00 € c) capo di segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all' articolo 1, lett. c), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021 62.400,00 € d) capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all' articolo 1, lett. d), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021 51.200,00 € e1) funzionario vicario di capo di ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lett. e1), del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 2754 del 2021 25.500,00 € e) capo di sezione 18.000,00 € f) funzionario addetto ad ufficio 14.000,00 € 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754 , la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.»; f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e «n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»; g) all'articolo 25 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.»; h) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). - 1. Ai funzionari diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall' articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
Artículo 4Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Artículo 5Copertura finanziaria
1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.