Preambolo Preamble
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:
Articolo 1Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al numero 18) dell' articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».
Articolo 2Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Dopo il numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' aggiunto il seguente: «3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Articolo 3Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L' articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
Articolo 4Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».
Articolo 5Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. 1. All' articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»; b) il quinto comma e' abrogato.
Articolo 6Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri».
Articolo 7Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All' articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».
Articolo 8Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. 1. All' articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita' differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalita' di elezione degli organi degli enti di area vasta».
Articolo 9Abrogazioni
1. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 : a) il numero 4) dell'articolo 5; b) gli articoli 29, 30 e 60.
Articolo 10Disposizioni finali
1. Agli enti di area vasta di cui all' articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio