Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Articolo 32Testo Unico-art. 32
In vigore · versione del 3 lug 1917
Art. 32. Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente testo unico. Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.