Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Articolo 3Testo Unico-art. 3
In vigore · versione del 3 lug 1917
Art. 3. Agli effetti dell'art. 1 si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1918, anche dopo l'eventuale stipulazione della pace. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche nei riguardi dei contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.