Che approva il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra. (017U0971)
Articolo 8Testo Unico-art. 8
In vigore · versione del 3 lug 1917
Art. 8. Agli effetti dell'applicazione della sovrimposta nel secondo, nel terzo e nel quarto periodo di accertamento, dal reddito determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene detratta l'imposta di ricchezza mobile che sul reddito stesso e' dovuta.