che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra. (019U0426)
Articolo 13Testo unico-art. 13
In vigore · versione del 17 apr 1919
Art. 13. ( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ). Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 26 ha facolta' di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.