Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 854/86 della commissione, del 24 marzo 1986, recante modalita' di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio; Visto il regolamento CEE n. 1410/87 della commissione, del 22 maggio 1987, recante modifiche al citato regolamento n. 854/86 , in particolare l'art. 1; Attesa la necessita' di stabilire la data entro cui deve essere consegnato alla distillazione di cui all'art. 39 del citato regolamento CEE n. 822/87, il vino da tavola relativo al mosto d'uva che alla prevista data del 31 agosto 1987 non e' stato trasformato in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato; Decreta:
Articolo 1
Il produttore vinicolo che alla data del 31 agosto 1987 non ha trasformato il mosto d'uva in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato in base all'impegno assunto ai sensi del regolamento CEE n. 1410/87, e' tenuto a consegnare alla distillazione, entro il 20 marzo 1988, un quantitativo di vino da tavola pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale d'obbligo di cui al regolamento n. 854/86 , aumentato del 20%.
Articolo 2
I volumi di vino di cui al precedente art. 1 devono essere distillati entro il 30 aprile 1988 ed i prodotti ottenuti dalla loro distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. fino al 30 maggio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.