Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2191/82 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 442/88 del 17 febbraio 1988; Considerata la necessita' di adeguare la normativa nazionale all'intervenuta variazione della normativa comunitaria; Decreta:
Articolo 1
L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e' sostituito dal seguente testo: "Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamento' non puo' essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".
Articolo 2
Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e' aggiunta la seguente frase: "'Prodotto esclusivamente a partire da latte di vacca o da crema di latte pastorizzati' per quanto riguarda il burro spagnolo". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 12 aprile 1988 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI