Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988; Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva della commissione delle Comunita' europee n. 87/552/CEE, del giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale e' stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970 , recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre le condizioni di impiego della Salinomicina sodica per suinetti e per suini, del Meticlorpindolo/Metilbenzoquato per conigli, del Lasalocid-sodio per tacchini, dell'Astaxantina per salmoni e trote, e dell'Acido Metilpropionico per tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 ; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta:
Articolo 1
L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1Allegato
ALLEGATO 1) Alla parte I, principi attivi, gruppo A), antibiotici, e' aggiunta la voce seguente: Parte di provvedimento in formato grafico