Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , concernente la concessione di contributi in conto capitale alle unita' minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione; Visto l' art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , come modificato dall' art. 3, comma 8, della legge 15 giugno 1984, n. 246 e dall' art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1987, n. 399 , concernente la concessione di contributi in conto capitale per il ripianamento delle perdite di gestione; Visto l' art. 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246 , concernenti la nomina di commissioni tecniche per la verifica ed il controllo delle spese ammesse a contributo; Visto il decreto 21 gennaio 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dell'attivita' delle predette commissioni tecniche; Visto l' art. 6, commi 6 e 7, della legge 15 giugno 1984, n. 246 , concernenti l'erogazione dei contributi nelle more delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche previa presentazione di apposita fidejussione; Visto il decreto 3 luglio 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, modificato con decreto 4 ottobre 1986, concernente l'approvazione del modello "tipo" di conto economico da allegare alla domanda per ottenere il contributo previsto dall' art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 ; Visto il citato art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 gennaio 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; A D O T T A il seguente regolamento:
Articolo 1Istruttoria delle domande
1. Le richieste, inoltrate entro il termine del 28 marzo 1989, di concessione del contributo previsto dall' art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , per le unita' minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all' art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e che sono state mantenute in fase produttiva per il 1988, devono essere integrate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'invio, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 sulle procedure e modalita' per la concessione e liquidazione del contributo di cui al citato art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , nonche' del prospetto di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, inoltra copia della richiesta di contributo e della relativa documentazione all'ufficio minerario statale o regionale, competente per territorio.
3. L'ufficio minerario, entro trenta giorni dal ricevimento dei suddetti atti, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sulla concessione del contributo.
4. Se l'unita' mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede ad inoltrare copia delle richiesta e della documentazione, nonche' del successivo rapporto, al competente organo regionale o provinciale.
Articolo 2Autorizzazione del CIPI
1. Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.
2. Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la durata dell'intervento agevolativo ed il limite del contributo.
Articolo 3Provvedimento di concessione
1. Il contributo e' concesso, sulla base delle determinazioni del CIPI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 4Liquidazione del contributo
1. La liquidazione del contributo e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli delle spese da parte della commissione tecnica di cui all' art. 5, comma 2, della legge 15 giugno 1984, n. 246 .
2. Nelle more delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, su domanda, l'erogazione del contributo, previa presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, debitamente autenticata, per un importo pari al contributo richiesto, maggiorato del 15 per cento.
3. Per le societa' controllate dall'ENI, e' ammessa la fidejussione prestata dall'ente controllante o da societa' finanziarie al cui capitale sociale l'ente stesso partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.
4. Qualora, dopo le verifiche ed i controlli, il contributo erogato risulti superiore a quello spettante, la somma non dovuta deve essere restituita maggiorata, per il periodo intercorso tra l'erogazione e la restituzione, di un interesse pari al tasso di riferimento, di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1976, n. 902 , vigente alla data del decreto di liquidazione.
Articolo 5Controlli e verifiche
1. La erogazione del contributo e' subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione tecnica di cui al primo comma del precedente art. 4.
2. Il richiedente il contributo e' tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.
3. La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruita' degli importi oggetto di verifica.
4. A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalita' seguite, si pronuncia sull'entita' del contributo liquidabile.
Articolo 6Restituzione del contributo
1. Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo e' tenuto al rimborso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalita' di cui al quarto comma del precedente art. 4.
Allegato 1Allegato
Il costo del lavoro "diretto" sara' determinato dalla retribuzione lorda del personale dipendente addetto all'attivita' di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, nonche', del personale addetto ai servizi generali. Il costo comprendera': salari e stipendi; oneri sociale e previdenziali; onere accessori; indennita' di licenziamento; di liquidazione e simili; lavoro straordinario. Il costo del lavoro per prestazioni di terzi per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione dei minerali sara' quello evidenziato nelle fatture emesse per il pagamento della prestazione o del servizio fornito. Nei casi in cui dalle fatture non risulti evidenziato il costo del lavoro, detto costo verra' determinato utilizzando i coefficienti percentuali ottenuti dai rapporti tra le spese per il personale ed il fatturato, desunti dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nell'annuario 1988 - tabella 21.1 - con riferimento all'indagine svolta nel 1986 sulle imprese distinte per classi di attivita' economica. A tal fine si procede raggruppando le fatture nelle seguenti classi: a) trasporti; b) costruzioni e riparazioni meccaniche; c) costruzioni e riparazioni elettriche; d) attivita' edili; e) servizi. L'importo globale delle fatture, al lordo dell'IVA, per ciascuna classe sara' moltiplicato per i coefficienti percentuali determinati in base al citato rapporto e pari rispettivamente a: 72,25%; 24,99%; 26,66%; 25,07% e 24,71%. I predetti dati devono essere forniti secondo l'unito prospetto e le relative note esplicative. MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE Costo del lavoro - anno 1988 Importo Costo fatture lavoro (lire) (lire) A) Costo del lavoro diretto: 1) personale addetto alla coltivazione . . . . . . . . . . . .......... 2) personale addetto servizi generale . . . . . . . . . . . . . .......... Totale ( A). . . .......... ---------- B) Costo del lavoro per presta- zioni di terzi: 1) espresso in fattura. . . . . .......... .......... 2) non espresso in fattura e relativo a prestazioni di: a) trasporto. . . . . . . . . .......... .......... b) costruzione e riparazioni meccaniche . . . . . . . . . . . . .......... .......... c) costruzione e riparazioni elettriche . . . . . . . . . . . . .......... .......... d) attivita' edilizia . . . . .......... .......... c) servizi. . . . . . . . . . .......... .......... Totale ( B). . . .......... ---------- Totale generale ( A) + (B). . . .......... ----------