Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 , recante: «Diritto del minore ad una famiglia»; Visto l' articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso»; Visto l' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ; Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4 , recante: «Modifiche al codice civile , al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»; Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 279 , ha incrementato il Fondo di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale , ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale , nonche' per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa; Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 280 , rinvia ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse; Considerato che l' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , ha incrementato la dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Considerato, inoltre, che l' articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , ha incrementato il Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le previsioni della legge stessa; Considerato che l' articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 , recante «Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha sostituito l' articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , confermando lo stanziamento di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa; Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall' articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , come modificata dall' articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 , con la quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 gennaio 2020; Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236 nonche' del 18 febbraio 2020, n. 449; Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Oggetto
1. 1. Il presente regolamento disciplina: a) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall' articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera a) , e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 ; b) i criteri di equita' per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell' articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 ; c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , destinate alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), nonche' alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale , ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale , ai sensi dell' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
Articolo 2Definizioni
1. 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per a) «Beneficiari»: 1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione e' cessata, ovvero dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalita' di cui all' articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , anche in conformita' a quanto previsto dall' articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ; 2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale ; 3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale ; b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , come modificato dall' articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , dall' articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 ; c) «Comitato»: il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 ; d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato; e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , nonche' ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 .
Articolo 3Ripartizione delle risorse
1. 1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate: a) anno 2017 euro 2.000.000; b) anno 2018 euro 4.000.000; c) anno 2019 euro 5.960.256; d) anno 2020 euro 3.500.000; e) anno 2021 euro 2.000.000; f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
Articolo 4Benefici
1. 1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 e' riconosciuto uno dei seguenti benefici: a) borse di studio; b) gratuita' o semigratuita' della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Universita', delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera b).
Articolo 5Riassegnazione risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.
Articolo 6Requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse
1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 e' verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.
3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
Articolo 7
Modalita' di accesso ai benefici
1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di eta' e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo.
2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario.
3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .
4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza e' resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .
5. L'istanza di cui al comma 2 nonche' la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell' articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell' articolo 354 del codice civile . Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.
Articolo 8Criterio di riparto delle risorse
1. 1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome: a) anno 2020 euro 2.000.000; b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome e' effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Articolo 9
Modalita' di accesso ai benefici
1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.
Articolo 10Verifica dell'attuazione degli interventi
1. Le Regioni e le Province autonome rendicontano annualmente al Commissario sulle spese sostenute.
Articolo 11Incentivi all'assunzione
1. 1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I, e' riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione: a) anno 2020 euro 500.000; b) anno 2021 euro 1.000.000; c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.
2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.
3. L'incentivo e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purche' con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto.
4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne da' notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.
Articolo 12Fruizione degli incentivi
1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo e' riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.
Articolo 13Revoca degli incentivi
1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio gia' fruito.
Articolo 14Riassegnazione delle risorse
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalita' di cui agli articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III.
2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.
Articolo 15Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalita' indicate nel presente Capo, sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Articolo 16
Criteri e modalita' di accesso ai benefici
1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all' articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , possono presentare domanda di accesso al Fondo.
2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza e' sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell' articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell' articolo 354 del codice civile . Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , che il richiedente l'elargizione e' orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonche' a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato.
4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici e' ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.
5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.
Articolo 17Riassegnazione delle risorse
1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo sono destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.
Articolo 18
Finalita' delle misure
1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell' articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 , come modificato dall' articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 , si intendono misure di sostegno e di aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 , fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145 , dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell' articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 .
Articolo 19Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell' articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dell' articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell' articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 .
2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le famiglie parentali.
Articolo 20Requisiti di accesso
1. 1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni: a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del 1° gennaio 2020.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo e' verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.
Articolo 21
Modalita' di accesso ai benefici
1. 1. La domanda di sostegno ed aiuto economico e' presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed e' corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.
Articolo 22Ripartizione delle risorse
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
Articolo 23Cessazione dei benefici
1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento della maggiore eta' del beneficiario.
Articolo 24Riserva delle risorse
1. Ai minori di eta' e' riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV. La quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di eta' economicamente non autosufficienti.
Articolo 25Durata del sostegno economico
1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai precedenti Capi e' presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.
Articolo 26Cumulo dei benefici
1. I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di loro.
Articolo 27Gestione e monitoraggio della spesa
1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio.
Articolo 28Cessazione dei benefici
1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui e' venuto meno il presupposto stesso.
2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non e' soggetto a ripetizione.
Articolo 29Trattamento dei dati personali
1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto di trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Articolo 30Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Allegato IAllegato I
Articolo 16 Allegato I Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa: Codice Prestazione 89.7 Visita Generale (1° visita) 94.12.1 Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo 94.09 Colloquio psicologico clinico 94.08.3 Somministrazione di test proiettivi e della personalita' 94.03 Psicoterapia individuale 94.44 Psicoterapia di gruppo Terapia farmacologica Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza: Prestazione prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari valutazione diagnostica multidisciplinare interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attivita' della vita quotidiana interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa