Preambolo Preamble
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che stabilisce che i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della predetta legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione; Visto l' articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483; Visto l' articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che dispone che la comunicazione della volonta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484 e che l'adesione e' irrevocabile; Visto l' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con cui e' stata istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »; Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 , recante «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che fissa l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati; Visto l' articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , con cui l'INPDAP e' stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota del 29 gennaio 2021; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' adottato il Regolamento di attuazione dell' articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 : «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».
2. 2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , il presente regolamento si applica: a) ai pensionati, gia' dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012; b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica; c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Articolo 2
Termini e modalita' per l'esercizio della facolta' di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.
Articolo 3Effetti della comunicazione di adesione
1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e' presentata la comunicazione medesima.
2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e' irrevocabile ai sensi dell' articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
Articolo 4Contribuzione e aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all' articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , determinata ai sensi dell' articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze . L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.
4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Articolo 5Rinvio
1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all' articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze .