Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recante « Codice dei contratti pubblici » e, in particolare, l'articolo 113; Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 luglio 2008, n. 139 , di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all' articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 », pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2008; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2021; Vista la comunicazione effettuata in data 5 luglio 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo
1. Il presente regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalita' ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all' articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «decreto legislativo»).
3. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture viene costituito, nell'ambito dei rispettivi quadri economici, un apposito Fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara e pari a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 2. In caso di modifiche, nonche' di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del decreto legislativo, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al primo periodo e' determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto, nel rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del secondo periodo e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, sono prelevate, attraverso opportune variazioni di bilancio, dagli stanziamenti dei capitoli utilizzati per il singolo lavoro, servizio e fornitura e versate in uno specifico capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
4. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, e' incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attivita', anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; d) responsabile unico del procedimento; e) direzione dei lavori; f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture; g) collaudo tecnico amministrativo; h) collaudo statico; i) verifica di conformita' nei contratti di servizi e forniture.
5. Il restante 20 per cento del Fondo e' destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo.
6. Quando il Ministero della giustizia si avvale di una centrale di committenza il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato ai dipendenti della centrale, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza. E' esclusa l'applicazione del primo periodo nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.
7. Quando il Ministero della giustizia presta servizi in convenzione in favore di altre pubbliche amministrazioni, il Fondo costituito a norma del comma 3 e' destinato, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, ai dipendenti del medesimo Ministero, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attivita' di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento.
Articolo 2Destinatari dell'incentivo
1. Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 4, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. All'individuazione dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il direttore generale o il dirigente preposto all'ufficio competente ad adottare la delibera a contrarre. Per la nomina del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 101 del decreto legislativo. Con il provvedimento di designazione del responsabile o dei responsabili delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati anche i loro collaboratori.
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell' articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . E' fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente, tramite la competente direzione generale, la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della predetta disposizione.
Articolo 3Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 e ai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento. La riduzione di cui al primo periodo opera quando gli incrementi dei tempi e dei costi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo di cui all'articolo
2. I criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 ai sensi del presente comma sono specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di incremento dei costi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.
3. Nel caso di incremento dei tempi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo nonche' i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.
Articolo 4Criteri di liquidazione degli incentivi
1. La corresponsione dell'incentivo al dipendente e' disposta dal direttore generale competente o dal dirigente delegato previo accertamento delle specifiche attivita' utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento.
2. L'incentivo non e' comunque corrisposto ai dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero della giustizia ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
3. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purche' in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e accertate dal responsabile del procedimento.
4. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo, la corresponsione degli incentivi e' effettuata dal Ministero della giustizia sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi percepiti nel corso dell'anno anche da altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite dell'importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti. Gli incentivi non sono comunque soggetti al tetto imposto dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 .
5. Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero della giustizia.
Articolo 5Misura del Fondo per appalti di lavori e criteri di ripartizione
1. 1. Per i lavori, ad esclusione delle procedure senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o dei lavori in amministrazione diretta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura: a) per lavori di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento; b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento; c) per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento; d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
2. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il Fondo, come costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e' ridotto del 20 per cento ed e' integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 4.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente.
4. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento; b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento; d) responsabile unico del procedimento: dal 20 per cento al 30 per cento; e) direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione: dal 20 per cento al 30 per cento; f) ufficio direzione lavori: dal 8 per cento al 12 per cento; g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: dal 12 per cento al 18 per cento.
5. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4, esclusi quelli specificamente rientranti nell'ufficio di direzione dei lavori, spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate al comma 4. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
6. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
7. Quando l'opera richiede sia il collaudo tecnico-amministrativo che il collaudo statico, per calcolare l'incentivo spettante al collaudatore statico la percentuale di cui al comma 4, lettera g) si applica sull'importo delle opere strutturali. L'incentivo spettante per l'attivita' di collaudo tecnico-amministrativo si calcola sull'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo totale delle opere e l'importo delle strutture. Se il collaudo statico e' effettuato da un componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, l'incentivo a questi spettante, calcolato ai sensi del primo periodo, e' ridotto della meta'.
8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 4 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
Articolo 6Misura del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione
1. L'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture e' riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, quando e' nominato il direttore dell'esecuzione.
2. 2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, e' determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura: a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento; b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento; c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento; d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
3. Si applica al Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, come determinato ai sensi del comma 2, la disposizione dell'articolo 5, comma 2.
4. La ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, e' approvata dal direttore generale competente.
5. 5. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento; b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento; d) responsabile unico del procedimento: dal 25 per cento al 35 per cento; e) direttore dell'esecuzione: dal 16 per cento al 24 per cento; f) verifica di conformita': dal 12 per cento al 18 per cento.
6. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 spetta una quota non superiore al 18 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attivita' tra quelle indicate nel predetto comma 5. L'importo percepito dal singolo collaboratore non puo' essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attivita' per le quali e' prestata la collaborazione.
7. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo e' ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche in relazione alla specificita' dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario e' versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
8. Quando piu' attivita' tra quelle di cui al comma 5 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
Articolo 7Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso ai soggetti aventi diritto
1. La suddivisione di ciascuna delle quote di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 5, come specificamente individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e' effettuata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'ufficio sulla base del livello di responsabilita' professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata.
Articolo 8Riconoscimento del diritto al compenso
1. 1. Il diritto al compenso incentivante e' riconosciuto: a) per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto; b) per le attivita' di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformita': alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo; c) per le attivita' di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).
2. Quando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotte secondo le modalita' e i criteri previsti dall'articolo 3, e' fatto salvo il diritto del Ministero della giustizia di ripetere, alla fine delle attivita', le somme corrisposte in eccedenza a titolo di incentivo per funzioni tecniche.
Articolo 9Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.