Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che introducono nuove disposizioni in merito alla riscossione delle entrate delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali; Visto l' articolo 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 , il quale prevede che, fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni, alle comunita' montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali; Visto l' articolo 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019 , il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019 , secondo le procedure di cui all' articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate; Visto l' articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , il quale stabilisce le nuove misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805; Visto l' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ; Visto l' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , ed in particolare: il comma 1, primo periodo, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; il comma 1, secondo periodo, il quale prevede che sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4); il comma 3, che stabilisce che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il Codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103 , che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento che sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 , recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89 , concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell' articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 luglio 2021 e dell'8 marzo 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 3150 del 16 marzo 2022; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Istituzione dell'albo
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, e' istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali».
2. In apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate di cui all' articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
3. Le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate possono essere svolte anche dalle societa' di cui al comma 1.
4. Entrambe le sezioni di cui ai commi 1 e 2 sono di seguito denominate «albo».
Articolo 2Soggetti iscrivibili
1. 1. Nell'albo sono iscritti: a) le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonche' le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate: 1) i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell' articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile , nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo; 2) i cui soci non effettuano l'attivita' di commercializzazione della pubblicita'; 3) che non siano controllate da societa' che svolgono l'attivita' di cui al n. 2); b) le societa' di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. In ogni caso, le societa' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono svolgere l'attivita' di commercializzazione della pubblicita'.
3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le societa' di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate.
4. 4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti: a) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attivita' di cui ai commi 1 e 3; b) le societa' a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; c) l'agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2006, n. 225 , di seguito denominato «ADER» che esercita l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016 . In caso di richiesta ADER e' iscritta di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo nonche' degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17.
5. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione e' stata richiesta dalla societa' stessa.
6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera a), sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all' articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per la partecipazione alle gare, relative all'affidamento dell'attivita' di gestione delle entrate degli enti locali.
7. L'iscrizione nell'albo e' subordinata alle condizioni che lo statuto delle societa' di cui ai commi 1 e 3 preveda l'inefficacia, nei confronti della societa', del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dalla Commissione e indichi l'esclusione di qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita'.
Articolo 3Criteri di iscrizione
1. Le societa' richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee con provvedimento della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni, la prima che ricomprende i soggetti che effettuano la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali e la seconda che ricomprende i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate.L'iscrizione nelle due distinte sezioni, consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (http://www.finanze.gov.it/), viene effettuata con attribuzione a ciascun soggetto iscritto di un numero di iscrizione progressivo. I numeri della sezione separata sono seguiti dalla lettera «S».
Articolo 4Domanda per l'iscrizione nell'albo
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo e' presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le dichiarazioni di cui all'articolo 5.La domanda e' corredata dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e professionalita', nonche' l'assenza delle cause di incompatibilita'. E', inoltre, corredata da una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma delle disposizioni recate dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 , dalle relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in centottanta giorni.
Articolo 5Obblighi dei richiedenti l'iscrizione
1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le societa' richiedenti dichiarano, a norma del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , l'identita' dei titolari di quote o azioni. Qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale, e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque sono direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. Le societa' richiedenti dichiarano, inoltre, che non effettuano ne' hanno effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto, nonche' di utilizzare per ogni successiva comunicazione con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente la posta elettronica certificata di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
2. I soci dichiarano, a norma delle disposizioni del richiamato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). I rappresentanti delle societa' dichiarano, a norma dello stesso articolo 47, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e al comma 7 del medesimo articolo 2.
Articolo 6Requisiti finanziari
1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all'articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019 .
2. L'esistenza del requisito finanziario del capitale interamente versato non puo' essere comprovata con l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
Articolo 7Requisiti tecnici
1. 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le societa' interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici: a) il possesso di idoneo apparato organizzativo funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonche' la presenza delle necessarie figure professionali; b) la disponibilita' di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche consentano la necessaria interoperabilita' tra il sistema operativo della societa' e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi delle necessarie abilitazioni al fine di garantire l'interscambio continuo di informazioni e l'accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attivita' affidate con possibilita' di estrarne copie.
Articolo 8
Requisiti di onorabilita' e professionalita'
1. 1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvi gli effetti della riabilitazione; c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a: 1) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; 3) reclusione non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) pena detentiva per un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; 5) reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
2. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle societa' iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9; b) possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale in un ente o in una societa' che svolga un'attivita' in campo tributario, finanziario e contabile.
Articolo 9
Cause di incompatibilita'
1. 1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonche' i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; c) i ministri di culto; d) il coniuge ed i parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c); e) i pubblici dipendenti, salvo che ricorra l'autorizzazione prevista dall' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di incompatibilita' previste, in via generale, dalla legislazione vigente.
Articolo 10Iscrizione nell'albo
1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita' e professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita' di cui agli articoli 8 e 9, nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali di cui agli articoli 6 e 7. L'iscrizione e' altresi' subordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.
Articolo 11Attestazione dell'iscrizione nell'albo
1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attivita' di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo e' attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , da apposita autocertificazione.L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.
Articolo 12Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale
1. 1. Ai fini della revisione annuale per la verifica della sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata: a) entro il 31 marzo di ciascun anno una specifica dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante: ((1)) 1) la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione; 2) il rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , il quale prevede che sono escluse le attivita' di incasso diretto; 3) di non aver effettuato, direttamente o indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto; 4) di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto; b) la relazione sulla gestione dell'attivita' svolta, inviata all'ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, redatta sulla base di uno schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente regolamento; c) entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio; d) entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati o notizie richiesti dalla Commissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 , ha disposto (con l'art. 3, comma 14-septies) che "Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 , e' prorogato al 30 settembre 2025".
Articolo 13Poteri istruttori e vigilanza
1. Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti per l'iscrizione e per la verifica della loro permanenza, nonche' l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze effettua, a supporto della Commissione medesima, le attivita' istruttorie da questa ritenute necessarie per verificare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Guardia di finanza che, nell'esercizio dei poteri ad essa istituzionalmente attribuiti, acquisisce informazioni relativamente agli iscritti, ai richiedenti l'iscrizione nonche' agli enti affidanti.
Articolo 14Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento.
2. 2. La Commissione procede alla cancellazione, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2; b) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5; c) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi in violazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo; d) per la scoperta preesistenza o la mancata rimozione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9; e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari, tecnici e di onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta o per non aver presentato alle prescritte scadenze la documentazione di cui all'articolo 12; h) il mancato rispetto, definitivamente accertato, degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti, susseguente alla contestazione dell'addebito; i) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Articolo 15Sospensione dell'iscrizione nell'albo
1. 1. La Commissione procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi: a) per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti; b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta; c) per aver compiuto irregolarita' nella conduzione del servizio che non rivestono carattere di gravita' tale da comportare la cancellazione di cui all'articolo 14; d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti; e) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante per la protezione dei dati personali; f) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ; g) per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 82 del 2005 segnalato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
2. La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell'articolo 14, comma 2.
3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Articolo 16Decadenza
1. 1. La Commissione dispone la decadenza dalla gestione, anche su istanza dell'ente locale affidante, nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; e) per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attivita' svolta.
Articolo 17Effetti della decadenza
1. La societa' decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, e' privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente affidante ed e' tenuta all'immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l'escussione da parte dell'ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione.
2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.
Articolo 18Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza
1. La cancellazione, la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con apposito provvedimento della Commissione, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Articolo 19Composizione della Commissione
1. 1. La Commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e' nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta: a) dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente; b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle citta' metropolitane designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane; e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell'articolo 1 e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei comuni e delle citta' metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.
2. 2. Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro: a) i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una societa' iscritta nell'albo; b) per i quali sussiste una responsabilita' penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , l'inesistenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 2.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che puo' essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.
Articolo 20Competenze della Commissione
1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e professionalita' necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e l'assenza delle cause di incompatibilita'. La Commissione dispone altresi' in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonche' alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
Articolo 21Funzionamento della Commissione
1. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente.
2. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con norme deliberate dalla Commissione stessa.
3. I verbali che contengono, anche in allegato, le deliberazioni della Commissione sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti alla riunione. Le comunicazioni delle deliberazioni sono effettuate dal presidente della Commissione.
Articolo 22Durata in carica dei componenti
1. I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della Commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
3. Ai componenti della Commissione e al segretario non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Articolo 23Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 , recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89 , concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell' articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » sono abrogati.
2. Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo.
3. I membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 24Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.