Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica. (22G00111)
Articolo 2Reclutamento degli atleti paralimpici
In vigore · versione del 12 ago 2022
1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all' articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 , e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.