Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 117, sesto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, comma 552, e in particolare il secondo e il terzo periodo; Visto il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963 ; Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284 , recante «Programma nazionale di ricerche in Antartide»; Visto il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54 , e i relativi annessi; Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380 , recante «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide»; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante «Interventi urgenti per l'economia», e in particolare l'articolo 5, comma 3; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e in particolare l'articolo 35; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e in particolare l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 , recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 11 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell' articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165 », e in particolare l'articolo 9, comma 2; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , recante «Attuazione dell' articolo 30, comma 9, lettere e) , f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 »; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , e in particolare l'articolo 2, comma 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 24-ter; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2011, n. 27, recante «Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonche' delle modalita' di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 21 ottobre 2020 (n. 786 ); Dato atto della necessita' di procedere alla individuazione delle modalita' per l'approvazione e per l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), all'individuazione dei soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA e dei meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di assicurare un piu' efficace funzionamento del PNRA medesimo, anche nel quadro della piu' ampia strategia di programmazione della politica nazionale della ricerca; Acquisiti i concerti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 200/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota del 20 aprile 2022, prot. 525; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'universita' e della ricerca, e il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) per «Trattato», il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963 ; c) per «Sistema del Trattato sull'Antartide», il Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963 ; la Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 149 ; la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 17 e il Protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54 , nonche' i provvedimenti internazionali adottati in base a tali provvedimenti; d) per «PNRA», il Programma nazionale di ricerche in Antartide; e) per «CSNA», la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide; f) per «AEA», le Azioni esecutive annuali del PNRA.
Articolo 2Programma nazionale di ricerche in Antartide
1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia alle attivita' regolate dal Sistema del Trattato sull'Antartide e in particolare da quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato, e la prosecuzione del PNRA, con decreto del Ministro, in coerenza anche con il Programma nazionale delle ricerche, e' approvato il PNRA elaborato dalla CSNA di cui all'articolo 5.
2. Il PNRA individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici nonche' le AEA, e propone e motiva il relativo fabbisogno di risorse finanziarie e umane per ciascun anno di riferimento. Il PNRA e' articolato su base triennale e puo' essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro, su proposta della CSNA ai sensi dell'articolo 5, comma 8, lettera b).
3. Le AEA, indicate in apposita sezione del PNRA, individuano e specificano le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronogrammi delle attivita'.
4. 4. Il Ministero finanzia le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 3 attraverso l'emanazione di bandi pubblici per progetti di ricerca rivolti alle universita' e agli enti di ricerca pubblici e privati nazionali. Fatti salvi ulteriori specifici criteri individuati dai singoli bandi, i progetti di ricerca di cui al presente comma sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del progetto di ricerca; b) risorse umane e strumentali impiegate per la realizzazione dei progetti di ricerca; c) coerenza del progetto di ricerca con gli obiettivi degli interventi e dei programmi.
Articolo 3
Attivita' non comprese nel PNRA
1. Il Ministero puo' promuovere, sentito il parere della CSNA, in accordo con i soggetti attuatori, il supporto di specifiche attivita' in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRA.
2. Le spedizioni o attivita' intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nel PNRA, sono autorizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero, previo accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato, delle finalita' scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza. L'autorizzazione di cui al presente comma indica le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attivita' autorizzate.
Articolo 4Finanziamento e controllo
1. Il Ministro, in sede di approvazione del PNRA, individua le quote di finanziamento annuali e triennali nei limiti degli stanziamenti disposti.
2. Con decreto del Ministero e' ripartito lo stanziamento annuale per il PNRA di cui all'articolo 9 tra i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e delle AEA.
3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse reca, ove previsto per l'intervento oggetto di finanziamento, l'indicazione del codice unico di progetto, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 11 .
4. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite le modalita' di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA.
5. Il Ministero puo' richiedere a ciascuno dei soggetti attuatori atti, informazioni e dati necessari ai fini della rendicontazione, del monitoraggio, del controllo e dell'utilizzo delle risorse erogate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d).
6. 6. Il Ministro: a) vigila sull'attuazione del PNRA nel rispetto delle norme previste dal Trattato; b) determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il trattamento di missione spettante al personale impegnato in Antartide; c) emana direttive e disposizioni per l'attuazione e il controllo del PNRA.
Articolo 5Commissione scientifica nazionale per l'Antartide
1. Il Ministro, per la definizione e l'attuazione del PNRA, si avvale della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA).
2. Con decreto del Ministro e' istituita, presso il Ministero, la CSNA.
3. La CSNA e' composta da tredici componenti in possesso di comprovata esperienza maturata nelle aree scientifiche del PNRA, con competenza delle zone polari. I componenti di cui al presente comma sono nominati con decreto del Ministro e designati in numero di tre, compreso il presidente della CSNA, dal Ministro medesimo, e in numero di dieci, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS).
4. La CSNA nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. I componenti della CSNA durano in carica quattro anni, rinnovabili per un ulteriore quadriennio.
5. Alle riunioni della CSNA possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti, di volta in volta interessati.
6. Le regole di funzionamento della CSNA sono stabilite dalla CSNA medesima nel corso della prima riunione e sono rese pubbliche.
7. La competente Direzione generale del Ministero assicura il necessario supporto amministrativo ai lavori della CSNA. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, e' individuata la segreteria della CSNA, a supporto della quale i soggetti attuatori mettono a disposizione proprio personale con contratto a tempo indeterminato o con specifici contratti a tempo determinato, nel numero massimo di uno per ciascun soggetto attuatore. Le spese del personale addetto alla segreteria sono a carico di ciascun soggetto attuatore.
8. 8. Alla CSNA sono attribuiti i seguenti compiti: a) elaborare e proporre al Ministro, d'intesa con i soggetti attuatori di cui all'articolo 6, il PNRA, comprensivo delle AEA; b) elaborare e proporre al Ministro eventuali aggiornamenti annuali del PNRA ai sensi dell'articolo 2, comma 2; c) assicurare, anche attraverso esperti esterni all'uopo individuati, la valutazione scientifica ex ante, in itinere ed ex post, dei progetti di ricerca sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la loro realizzazione; d) definire e proporre al Ministro idonee azioni di monitoraggio dello svolgimento delle AEA contenute nel PNRA; e) proporre al Ministro le nomine dei rappresentanti italiani componenti degli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide; f) elaborare la relazione annuale del Ministro, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera d), legge 9 maggio 1989, n. 168 .
9. Ai componenti della CSNA, ivi incluso il personale di segreteria di cui al comma 7, non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna amministrazione o ente designante disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali rimborsi spese possono essere corrisposti nei limiti delle risorse a tal fine previste da ciascuna amministrazione interessata.
Articolo 6Soggetti attuatori
1. Sono soggetti attuatori del PNRA il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalita' e i termini stabiliti in apposita convenzione, di durata decennale e aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori.
2. La convenzione di cui al comma 1, stipulata per la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' adottata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CSNA. Con le medesime modalita' di adozione della convenzione si procede all'eventuale aggiornamento della stessa.
3. I soggetti attuatori possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, universita' ed esperti, secondo regole stabilite nella convenzione di cui al comma 1.
Articolo 7Specifici compiti attribuiti a CNR, ENEA e OGS
1. Con la convenzione di cui all'articolo 6 sono definiti i compiti specifici attribuiti al CNR, all'ENEA e all'OGS, i quali provvedono a eseguirli avvalendosi di proprie strutture dedicate.
2. 2. In particolare, il CNR ha il compito di: a) assicurare il coordinamento scientifico delle attivita', delle strutture e delle unita' di ricerca; b) assicurare la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d'intesa con il Ministero e la CSNA; c) assicurare un costante raccordo con l'ENEA e l'OGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi; d) monitorare lo stato d'attuazione del PNRA e definire gli eventuali interventi correttivi riferendone annualmente al Ministero e alla CSNA; e) acquisire e organizzare, in un'apposita banca-dati pubblica accessibile gratuitamente e on-line, i risultati delle attivita' scientifiche derivanti dall'attuazione del PNRA, in conformita' alla disciplina relativa ai dati della ricerca ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; f) curare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale per la diffusione dei risultati conseguiti attraverso le attivita' svolte in attuazione del PNRA, avvalendosi dei principali strumenti e canali di comunicazione. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale sono, in particolare, finalizzate a: illustrare le attivita' di ricerca svolte nell'ambito del PNRA; promuovere conoscenze allargate e approfondite sui temi della ricerca in Antartide; favorire la conoscenza dell'impegno italiano e internazionale nella ricerca antartica; promuovere la disseminazione, divulgazione e formazione permanente, con particolare riferimento alle scuole e ai cittadini, sull'importanza degli ambienti antartici. Le spese derivanti dalle attivita' di cui alla presente lettera non sono poste a carico delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PNRA.
3. L'attuazione delle campagne, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilita' dell'organizzazione nelle zone operative sono poste in capo all'ENEA, che provvede alla programmazione operativa, alla costruzione e alla gestione degli interventi, all'approvvigionamento dei materiali e dei servizi, e alla manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le stazioni antartiche.
4. In conseguenza di quanto previsto dall' articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari e a supporto delle stazioni antartiche, l'OGS e' responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio «Laura Bassi», al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.
5. Le spese del personale delle amministrazioni e degli enti partecipanti alle attivita' di laboratorio e alle campagne antartiche dell'ENEA, del CNR e dell'OGS sono poste a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione o ente partecipante. Le spese relative alle missioni in Italia e all'estero sono poste a carico dei fondi destinati al PNRA, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto di cui articolo 4, comma 2.
6. Gravano, inoltre, sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature destinati a essere trasportati in zone operative e ivi utilizzati.
7. I soggetti attuatori richiedono al Ministero della difesa un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nel rispetto della disciplina vigente in materia e secondo le disponibilita' del medesimo Ministero della difesa.
Articolo 8Patrimonio del PNRA
1. I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono iscritti in una specifica sezione dell'inventario dell'ENEA e costituiscono patrimonio del PNRA. I beni di cui al presente comma sono classificati in conto d'ordine nello stato patrimoniale dell'ENEA.
2. Gli adempimenti connessi all'iscrizione dei beni, delle infrastrutture e delle strumentazioni, che costituiscono il patrimonio del PNRA, sono posti a carico dei soggetti attuatori e del finanziamento del programma.
Articolo 9Finanziamento del PNRA
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento, pari a ventitre' milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
2. Ulteriori risorse finanziarie destinate al sostegno e al funzionamento del PNRA possono essere acquisite dai soggetti attuatori e poste dalla CSNA a copertura del PNRA.
Articolo 10Disposizioni transitorie e finali
1. La CSNA, nella sua attuale composizione, rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti, che ha luogo entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2010. Il presente regolamento e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.