Preambolo Preamble
IL MINISTRO PER LE DISABILITA' autorita' politica delegata in materia di disabilita' di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l' articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 (d'ora innanzi «Convenzione»); Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295 recante «Modifiche ed integrazioni all' articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 1 che dispone in merito alla Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell' articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , che costituisce struttura ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 per le attivita' di supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulle condizione delle persone con disabilita' con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza»; Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021 sui compiti della citata Segreteria tecnica; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2010, recante la disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 87 dell'8 maggio 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2015, n. 151, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', ai sensi dell' art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gennaio n. 28 del 3 febbraio 2023, che ha stabilito la proroga della durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' per tre anni a decorrere dal 1° dicembre 2022; Considerata la necessita' di procedere a una modifica del Regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 167 del 2010 , in considerazione delle ulteriori competenze assegnate all'Osservatorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all' articolo 5 della legge n. 400 del 1988 ; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota prot. n. 243 del 27 marzo 2023; Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 3165 del 6 aprile 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 7 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , con la nota prot. n. 6673 del 19 luglio 2023; Sulla proposta del Ministro per le disabilita'; Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'
1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio», e' organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilita', istituito ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 .
2. L'Osservatorio ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 2Composizione dell'Osservatorio
1. 1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di seguito denominato «Presidente», ed e' composto dai seguenti membri effettivi: a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2) Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri; 3) Dipartimento per le politiche della famiglia, la natalita' e le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri; 4) Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 5) Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; 6) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 7) Ministero dell'economia e delle finanze; 8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 9) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 10) Ministero della salute; 11) Ministero dell'istruzione e del merito; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani; d) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia; e) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; f) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro; g) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica; h) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti confederazioni sindacali: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro e Unione generale del lavoro; i) un rappresentante designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana; l) undici rappresentanti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', da individuarsi con successivo decreto del Presidente; m) un rappresentante designato dal Forum Nazionale Terzo Settore.
2. L'Osservatorio e' integrato nella sua composizione da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' nominati dal Presidente.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera l), sono individuate con decreto del Presidente tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, sulla base della diffusione e presenza sul territorio nazionale e al numero delle persone fisiche associate anche in via indiretta, debitamente documentati.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1.
5. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca della designazione da parte delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al primo periodo e' comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli altri organismi di cui al comma 1, al Presidente che nomina il componente designato in sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
6. Al fine di assicurare la partecipazione di soggetti portatori di ulteriori e specifiche competenze di settore, il Presidente individua, entro il limite di venti unita' e con il medesimo decreto di cui al comma 3, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti, associazioni ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, che assistono alle riunioni dell'Osservatorio in qualita' di invitati permanenti. Il Presidente puo' disporre che gli invitati permanenti siano sentiti su specifiche questioni e puo' escluderli da specifiche riunioni. Agli invitati permanenti non compete alcun rimborso.
7. Per lo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Presidente puo' istituire all'interno dell'Osservatorio fino a cinque gruppi di lavoro, a cui partecipano i componenti dell'Osservatorio stesso e gli invitati permanenti, supportati dal personale e dagli esperti della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3. Ciascun gruppo di lavoro e' coordinato da uno degli esperti di cui al comma 2. Ai lavori dei gruppi di lavoro possono partecipare, per singole sedute, su indicazione dell'esperto che presiede il gruppo o del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, rappresentanti di organismi pubblici e privati.
8. L'Osservatorio puo' individuare forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.
Articolo 3Funzionamento dell'Osservatorio
1. L'Adunanza generale e' organo dell'Osservatorio e delibera il proprio regolamento di funzionamento interno.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' assicura l'attivita' di segreteria, la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'.
3. La Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita' fornisce supporto tecnico qualificato per lo svolgimento delle attivita' dell'Adunanza generale, del Comitato tecnico scientifico e dei gruppi di lavoro. La medesima Segreteria tecnica procede, altresi', alle attivita' istruttorie relative al monitoraggio delle riforme che ineriscono alla condizione delle persone con disabilita' in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui all'articolo 5 comma 4, lettera g).
4. Ai componenti dell'Osservatorio, in caso di trasferta, compete esclusivamente il rimborso delle spese documentate e sostenute a titolo di viaggio, vitto e alloggio. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso e' equiparato a quello del personale non dirigenziale del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 4Composizione e compiti dell'Adunanza generale
1. L'Adunanza generale e' presieduta dal Presidente ed e' composta dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Assistono all'Adunanza generale senza diritto di voto i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6.
2. L'Adunanza generale svolge tutti i compiti attribuiti all'Osservatorio dalla legge.
Articolo 5Composizione e funzioni del Comitato tecnico-scientifico
1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 2, e' costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalita' di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio.
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto da un Coordinatore nominato dal Presidente tra gli esperti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 3. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dai seguenti componenti: a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 9); b) il rappresentante del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 10); c) il rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 11); d) il rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); e) il rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); f) il Presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap; g) il Presidente della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilita'; h) gli esperti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. 4. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti: a) formula al Presidente proposte in relazione agli argomenti e questioni da iscrivere all'ordine del giorno delle riunioni dell'Adunanza generale; b) svolge istruttoria, avvalendosi del contributo degli esperti di cui all'art. 2, comma 2, su specifici temi d'indagine segnalati dal Presidente e dall'Adunanza generale, anche all'esito dell'attivita' di analisi dei gruppi di lavoro di cui all'art. 2 comma 7; c) propone all'Adunanza generale le campagne informative, formative e di sensibilizzazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilita', formulando proposte alle eventuali altre amministrazioni competenti; d) elabora la proposta del piano d'azione, la proposta della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulle disabilita' di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), della citata legge n. 18 del 2009 , e la proposta del rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, da sottoporre all'approvazione dell'Adunanza generale; e) individua e segnala all'Adunanza generale la tipologia di dati statistici e amministrativi utili all'analisi della condizione delle persone con disabilita' e alla definizione delle azioni a tutela dei relativi diritti nonche' i relativi settori di riferimento dei predetti dati anche in relazione alle diverse situazioni territoriali; f) collabora allo svolgimento delle attivita' di studio e di ricerca individuate dal Presidente; g) coadiuva l'Osservatorio nelle attivita' di monitoraggio delle riforme che ineriscono alla condizione delle persone con disabilita' in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza effettuate ai sensi dell' articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , con lo specifico supporto degli esperti della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3 e degli esperti di cui all'articolo 2, comma 2; h) procede all'audizione di rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei propri compiti.
Articolo 6Funzionamento del Comitato tecnico-scientifico
1. Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, convoca almeno una volta al mese il Comitato, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni.
2. In relazione a specifiche tematiche, il coordinatore puo' invitare a singole riunioni i componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, non facenti parti del Comitato.
3. Il coordinatore trasmette al Presidente gli studi, le analisi e i documenti prodotti dal Comitato tecnico scientifico.
Articolo 7Programma di azione
1. Ai fini della predisposizione del programma di azione di cui all' articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18 , l'Osservatorio attiva forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorita' e il relativo impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso.
Articolo 8Durata e adempimenti di mandato
1. Alla scadenza dell'Osservatorio cessa il mandato dei componenti.
2. L'Osservatorio trasmette al Presidente una relazione annuale dell'attivita' svolta relativa anche all'attivita' del Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro, ai fini della successiva pubblicazione sul sito web istituzionale.
Articolo 9Copertura finanziaria e spese di funzionamento
1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 .
Articolo 10Disposizioni finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167 e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2015, n. 87 .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti in carica dell'Osservatorio decadono.
3. Il Presidente convoca la prima seduta dell'Osservatorio entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti dell'Osservatorio successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.