Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)
Articolo 21
In vigore · versione del 25 ago 2024
Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse
1. Ciascun mediatore puo' dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all' articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile .
4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale e' socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro e' tenuto a informarne gli organi competenti.