🇮🇹 Italia
In vigore Decreto 20 unità
Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonche' la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. (24G00032)
D. 232/2023it-decree-2023-12-15-23215 dic 2023
- Preambolo Preamble
- Articolo 1 Definizioni
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Oggetto della garanzia assicurativa
- Articolo 4 Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative
- Articolo 5 Efficacia temporale della garanzia
- Articolo 6 Diritto di recesso dell'assicuratore
- Articolo 7
- Articolo 8 Eccezioni opponibili
- Articolo 9 Misure analoghe alle coperture assicurative
- Articolo 10 Fondo rischi
- Articolo 11 Fondo riserva sinistri
- Articolo 12
- Articolo 13 Certificazione del Fondo Rischi e del Fondo riserva sinistri
- Articolo 14 Subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione
- Articolo 15 Rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro
- Articolo 16 Funzioni per il governo del rischio assicurativo e valutazione dei sinistri
- Articolo 17 Gestione del rischio assicurativo
- Articolo 18 Norme transitorie e di rinvio
- Articolo 19 Clausola di invarianza finanziaria