Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; Visto l' articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta; Visto l' articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalita' previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo; Visto l' articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni; Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 , recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall' articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito: «la Commissione»); Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 , recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»; Considerato che e' stata piu' volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 ; Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017; Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove; Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, e' stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie; Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici; Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016 , finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformita' dei materiali, puo' rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale; Considerato che la ridetta norma tecnica e' stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilita' all'ossidazione 110° C»; Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale; Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 , l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo e' subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto; Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell' articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell' articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016 ; Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021; Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023; Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 , che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° marzo 2024; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. 1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1: 1) alla lettera h), il nono rigo della tabella e' sostituito dal seguente: « Stabilita' all'ossidazione 110 °C (h) Min. 2 ISO 6886 »; 2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente: «h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione: Proprieta' Unita' di misura Valori limite Metodo di prova Densita' a 15 °C (kg/m³) 850-970 ISO 6883 Densita' a 60 °C (kg/m³) 820-940 UNI EN ISO 3675 Viscosita' a 50 °C (cST) Max. 100 UNI EN ISO 3104 Contenuto di acqua (%m/m) Max. 1 UNI EN ISO 12937 Ceneri (%m/m) Max. 0.05 ISO 6884 Sedimenti totali (mg/kg) Max. 1.500 ISO 10307-1 Potere Calorifico Inferiore (MJ/kg) Min. 33 ASTDM D 240 Punto di infiammabilita' °C Min. 120 ISO 15267 Stabilita' all'ossidazione 110°C (h) Min. 2 ISO 6886 Residuo carbonioso (%m/m) Max. 1,5 UNI EN ISO 10370 Acidita' forte (SAN) (mgKOH/g) LR ASTDM-D-664 Zolfo mg/kg Max. 200 UNI EN ISO 20884 Solventi organici clorurati mg/kg LR EN ISO 16035 Solventi idrocarburici (Esano) mg/kg Max. 300 UNI EN ISO 9832 »; b) al paragrafo 3: 1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera h-bis) e lettera h-quater)»; 2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la denominazione "oli e grassi vegetali"».
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.