Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 », e, in particolare, gli articoli 49 e 51; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante «Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante «Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279; Considerato che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 27 febbraio 2024; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4167 in data 24.04.2024; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Articolo 2Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Articolo 3Requisiti di partecipazione
1. 1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 40 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all' articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005 ; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Articolo 4Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Articolo 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di coperta e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
Articolo 6Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all' articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.
Articolo 7Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all' articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Articolo 8Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. 1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Articolo 9
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell' articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Articolo 10Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Articolo 11Requisiti di partecipazione
1. 1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall' articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 40 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all' articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005 ; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
Articolo 12Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Alle qualificazioni professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Articolo 13
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di nautico di macchina e' svolto dagli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
Articolo 14Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all' articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.
Articolo 15Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' delle attivita' di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata a bordo delle unita' navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita' e l'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all' articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Articolo 16Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. 1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' alla navigazione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Articolo 17
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell' articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Articolo 18Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta, altresi', da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Articolo 19Requisiti di partecipazione
1. 1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall' articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 39 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. 2. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005 ; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Articolo 20Titoli
1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e IV.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali e' attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di piu' titoli professionali, e' preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Articolo 21
Accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.
2. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisica e psichica per lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura degli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
3. L'accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per lo svolgimento dell'attivita' di sommozzatore e' svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attivita' formativa.
Articolo 22Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.
Articolo 23Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso e' articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonche' alle attivita' di gestione, sicurezza, qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie e' pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento delle verifiche intermedie.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale e' articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.
6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all' articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e dei titoli di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Articolo 24Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. 1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma 3; c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4; d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' all'immersione determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
3. Le facolta' di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due.
4. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Articolo 25Scelta sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.
Articolo 26Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
Allegato AAllegato A
Allegato A (articoli 3 e 4) SEZIONE NAUTICI DI COPERTA Parte I - Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale Requisiti di idoneita' fisica Funzione visiva: 1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non e' ammessa la correzione con lenti); 2) senso cromatico sufficiente; 3) senso stereoscopico normale; 4) visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento, sensibilita' al contrasto normali; 5) campo visivo normale. Funzione uditiva: Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva. Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile. Esame vestibolare completo normale. Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei). Requisiti di idoneita' psico-attitudinale I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a: 1) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacita' di comunicazione e determinazione operativa; 2) capacita' di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress; 3) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilita' e controllo. Requisiti di idoneita' attitudinale Verifica delle seguenti abilita' al nuoto: 1) 18 mt di nuoto in immersione; 2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg); 3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105"); 4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt. Parte II - Titoli di studio Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 2 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,5 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) punti 1,5 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 1,5 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) punti 1,5 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 1,5 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 1,5 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 1,5 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 1,5 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 1,5 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) punti 1,5 Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) punti 0,5 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) punti 0,5 8) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Diplomi di seguito indicati 1) Diploma istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo trasporto e logistica punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88 . Conoscenza delle lingue 1) Lingua inglese - Livello B1 (QCER) o superiore punti 1 Parte III - Qualificazioni professionali Titoli professionali marittimi, ovvero titoli superiori: 1) Ufficiale di navigazione punti 3 2) Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri punti 3 3) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri punti 3 4) Ufficiale di navigazione del diporto punti 3 5) Abilitazione al Comando di Unita' navali costiere delle Forze Armate punti 3 6) Abilitazione al Comando di Unita' navali costiere delle Capitanerie di Porto punti 3 Qualificazioni Vigili del Fuoco 1) Patente nautica di I categoria punti 0,25 2) Patente nautica di II categoria punti 0,5
Allegato BAllegato B
Allegato B (articoli 11 e 12) SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA Parte I - Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale Requisiti di idoneita' fisica Funzione visiva: 1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non e' ammessa la correzione con lenti); 2) senso cromatico sufficiente; 3) senso stereoscopico normale; 4) visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento, sensibilita' al contrasto normali; 5) campo visivo normale. Funzione uditiva: Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva. Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile. Esame vestibolare completo normale. Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: Alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei). Requisiti di idoneita' attitudinale Verifica delle seguenti abilita' al nuoto: 1) 18 mt di nuoto in immersione; 2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg); 3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105"); 4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt. Requisiti di idoneita' psico-attitudinale I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a: a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacita' di comunicazione e determinazione operativa; b) capacita' di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress; c) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilita' e controllo. Parte II - Titoli di studio Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 2 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,5 4) laurea magistrale in fisica (LM-17) punti 1,5 5) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 1,5 6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) punti 1,5 7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 1,5 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 1,5 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 1,5 10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 1,5 11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 1,5 12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79) punti 1,5 Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) punti 0,5 7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) punti 0,5 8) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Diplomi di seguito indicati: 1) Istituto tecnico - Settore tecnologico - Indirizzo trasporto e logistica punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88 . Conoscenza delle lingue 1) Inglese - Livello B1 (QCER) o superiore punti 1 Parte III - Qualificazioni professionali Titoli professionali marittimi 1) Ufficiale di macchina punti 3 2) Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW punti 3 3) Ufficiale di macchina del diporto punti 3 4) Abilitazione marittima militare alla Condotta di Motori di potenza non superiore a 1000 HP punti 3 Qualificazioni Vigili del Fuoco 1) Patente nautica di I categoria punti 0,25 2) Patente nautica di II categoria punti 0,5
Allegato CAllegato C
Allegato C (articoli 19 e 20) RUOLO DEI SOMMOZZATORI Parte I - Requisiti d'idoneita' fisica e psichica Costituisce requisito di idoneita' fisica l'assenza di tutte le patologie di seguito riportate: A. PESO CORPOREO A1. Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo inglese di body mass index) < 19 kg/m² e> 30 kg/m² ; B. PATOLOGIE NEUROLOGICHE B1. L'epilessia e le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale, rilevate con la diagnostica strumentale: 1. idisturbi della motilita' e della sensibilita'; 2. le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici. B2. Le sindromi cerebellari; B3. Le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; B4. Le cefalee e le algie cranio-facciali, quando accompagnate da disturbi visivi, motori, sensoriali o eccessiva sonnolenza o quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravita' o riducono la capacita' di lavoro; B5. Le vasculopatie cerebrali e spinali in atto e/o i postumi; B6. Le radicolopatie croniche da patologie vertebrali di rilievo clinico significativo con alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico; B7. Il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; B8. Le craniotomie; B9. I pregressi interventi sul rachide e gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali, confermati dalla diagnostica strumentale; B10. Esiti neurologici da incidente da decompressione. Non e' causa di non idoneita' l'evidenza E.E.G. di: - un ritmo alfa lento; - un tracciato desincronizzato; - attivita' 5/7 Hz in sede fronto-centro-parietale sporadica di voltaggio inferiore a 50 microvolt simmetrica; - attivita' beta diffusa di basso voltaggio; - attivita' lenta di trascinamento durante la Stimolazione Luminosa Intermittente (S.L.I.). C. PATOLOGIE DELL'ORECCHIO, NASO E GOLA C1. Patologie cronicizzate orecchio esterno: 1. condotto uditivo esterno (CUE) bloccato con impossibilita' di visualizzare la membrana timpanica (MT); 2. atrofia o ampia cicatrice MT; 3. esostosi complicate da infezioni recidivanti del CUE. C2. Otite media acuta e cronica; C3. Emorragia nella MT, orecchio medio e/o perforazione (perforazione grado O' Neill 2 o equivalente), gli esiti della perforazione timpanica devono essere valutati in rapporto alla funzionalita' timpanica residua; C4. Interventi chirurgici ORL: 1. drenaggio membrana timpanica in sede; 2. timpanoplastica di tipo 1 (miringoplastica); 3. mastoidectomia; 4. interventi per migliorare l'udito quali: - tutti i casi di sostituzione totale della catena di ossicini (TORP), la disfunzione della tuba di Eustachio; - i dispositivi elettronici impiantati (qualunque sia la pressione assoluta massima di esposizione tollerata dal dispositivo, come indicato nella relativa scheda tecnica). 5. ipostumi degli interventi chirurgici sull'orecchio interno; 6. la correzione chirurgica di stenosi delle prime vie aeree; 7. la presenza di tracheostomia. C5. Vertigini: 1. vertigini acute quali disturbi acuti dell'equilibrio, disfunzione vestibolare bilaterale; 2. vertigini croniche quali il disturbo cronico dell'equilibrio sia durante la normale vita quotidiana che solo durante lavoro intenso, vertigine alternobarica ricorrente; 3. cinetosi ovvero sintomi gravi di cinetosi (mal di mare) e/o essere soggetto ad effetti collaterali dei farmaci assunti per la prevenzione della cinetosi. C6. Le sindromi di Meniere e menieriformi; C7. Le patologie dell'orecchio interno con riferimento alla classificazione International Bureau for Audiophonology (BIAP, 1996); C8. Le ipoacusie anche monolaterali >20 dB calcolate come media alle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (la voce di conversazione e' percepita normalmente senza disagio sociale) fino alla sordita' completa (cofosi); C9. Il recupero incompleto dell'udito dopo episodio di ipoacusia neurosensoriale improvvisa; C10. Patologia del naso quali: 1. epistassi ricorrenti; 2. alterata funzionalita' tubarica accertata con impedenziometria; 3. incapacita' di compensare l'orecchio medio e i seni paranasali; 4. rinosinusite cronica con ostruzione degli osti sinusali in presenza o meno di polipi. C11. Patologie della cavita' orale e delle labbra, dei denti e/o loro esiti, che comportino l'incapacita' o la difficolta' di mantenere il boccaglio standard o che costituiscono un rischio specifico nelle immersioni profonde. C12. Presenza d'impianto (osteointegrazione) con trapianto osseo e/o chirurgia del seno paranasale con esiti o presenza di protesi rimovibili. In caso di dispositivi ortodontici fissi, artralgia temporomandibolare, barodontalgia (odontalgia correlata alla variazione della pressione idrostatica) e' richiesta consulenza odontoiatrica; C13. Le patologie delle prime vie aeree e del collo quali: 1. disfunzione delle corde vocali; 2. paralisi del nervo laringeo bilaterale oppure unilaterale con disfunzione vocale associata o meno a disfunzione polmonare; 3. laringocele non trattato chirurgicamente, esito di tracheostomia, stenosi significativa; 4. precedente frattura della base cranica che abbia coinvolto l'osso temporale associata a rottura della capsula otica (struttura cartilaginea che contiene e protegge il labirinto auricolare) o perdita di liquido cerebrospinale; 5. qualsiasi sindrome dolorosa regionale complessa facciale (come la nevralgia del trigemino) non trattata che possa essere confusa con la patologia da decompressione (PDD). D. PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE D1. L'angina pectoris; D2. I postumi dell'infarto del miocardio con o senza patologia ventricolare sinistra; D3. Lo scompenso cardiaco congestizio; D4. Ogni tipo d'intervento di rivascolarizzazione coronarica; D5. Il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; D6. La bradicardia sinusale < 40 b.p.m. quando associata a patologie del sistema di conduzione; D7. La sindrome di Wolff Parkinson White; D8. Le tachicardie sopraventricolari a rilevante significativita' clinica; D9. L'extrasistolia ventricolare frequente, qualora si verifichino: 1. bigeminismo; 2. extrasistolia polimorfa; 3. salve consecutive maggiori di tre; 4. tachicardia ventricolare; 5. fenomeno R su T. D10. L'ipertensione arteriosa quando, ad una monitorizzazione nel tempo, supera i valori di 135/85 mmHg, in assenza totale di danni d'organo, non e' ammessa la terapia farmacologica antipertensiva; D11. La sindrome del QT lungo (non iatrogeno o farmaco indotto); D12. La sindrome del QT corto; D13. La stenosi e l'insufficienza aortica e mitralica anche di grado medio; D14. Il prolasso della mitrale, emodinamicamente significativo; D15. Le patologie congenite del cuore inclusa la pervieta' del forame ovale, anche se precedentemente operata; D16. Le comunicazioni dx-sin, anche in sede extracardiaca; D17. Il morbo di Reynaud; D18. I portatori di Pacemaker o altro dispositivo medicale cardiaco; D19. La cardiomiopatia ipertrofica e la miocardiopatia dilatativa; D20. Tutte le protesi cardiovascolari; D21. Le malattie dei vasi che comportino alterazioni emodinamiche e/o siano a rischio di complicazioni. D22. Le flebiti, le arteriopatie, l'insufficienza arteriosa/venosa cronica e le altre patologie del circolo arterioso/venoso; D23. La linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante. E. PATOLOGIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO E1. L'asma bronchiale in tutte le sue manifestazioni e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attivita' di lavoro o ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro ovvero che risultino in deficit respiratorio restrittivo od ostruttivo con indice ventilatorio di Tiffeneau inferiore al 75%; E2. Le malattie della pleura ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; E3. Le cisti e i tumori polmonari; E4. Le infezioni polmonari in atto quando esitano in reliquati quali fibrosi, cavita' ed enfisema. E5. I postumi e gli esiti delle toracotomie di qualunque tipo; E6. Sindrome da apnea ostruttiva nel sonno (OSAS). F. PATOLOGIE ENDOCRINO- METABOLICHE F1. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine che esitino in disturbi funzionali: 1. ipotiroidismo non controllato farmacologicamente; 2. ipertiroidismo; 3. tireopatia uni o multi nodulare sintomatica, immersa o con deviazione della trachea; 4. micro o macro adenoma ipofisario secernente o qualsiasi altra lesione ipofisiaria che comporti compromissione delle strutture circostanti; 5. pregressi interventi trans-sfenoidali che esitino in alterazioni funzionali. F2. Il diabete mellito in tutte le sue forme anche se farmacologicamente controllato; F3. Alterazione del metabolismo Calcio/Fosforo e condizione di ipoparatiroidismo e iperparatiroidismo in atto; F4. Tutte le patologie endocrine accertate quando limitano la permanenza e le performances subacquee. G. PATOLOGIE IMMUNO-EMATOLOGICHE G1. Qualsiasi malattia del sangue conclamata o sospettata per la rilevazione all'esame obiettivo di linfoadenopatia, epatomegalia, splenomegalia; G2. Anemia con capacita' cardiopolmonare alterata (all'ECG da sforzo METS < 8 e/o dispnea ipotensione arteriosa); G3. Anemia falciforme; G4. Beta talassemia major; G5. Crioglobulinemia; G6. Utilizzo di anticoagulanti; G7. Alterazione della coagulazione in terapia con anticoagulanti (TAO, NAO) sulla base della valutazione degli indici della coagulazione (PT, PTT - INR, conta piastrinica < 150.000 u/µl); G8. Trombofilia, trombocitopenia; G9. Policitemia (emoglobina >17g/dl, ematocrito > 54% negli uomini e emoglobina >15g/dl, ematocrito > 47% nelle donne) di ogni tipo in presenza di danno d'organo compresa l'alterazione del visus (come fosfeni), dell'udito (come acufeni), l'eritrosi (arrossamento cutaneo a carattere infiammatorio) e ogni altra emopatia mieloproliferativa a carico delle cellule staminali del midollo emopoietico; G10. La mielofibrosi idiopatica; G11. La trombocitemia essenziale; G12. Sindrome mieloproliferativa cronica; G13. Leucemia mieloide cronica; G14. Leucemia linfoide; G15. Altre neoplasie di interesse ematologico; G16. Patologie autoimmuni sistemiche che interferiscano con le performance richieste per le attivita' subacquee. H. PATOLOGIE DELL'APPARATO GASTRO - ENTERICO H1. Le malattie infiammatorie intestinali croniche e in fase acuta (ulcera peptica e duodenale in atto) H2. Grave reflusso gastroesofageo ovvero RGE associato a complicanze, come ulcere ed erosioni della parete esofagea (esofagite erosiva) o restringimenti del calibro dell'esofago (stenosi) e/o qualsiasi altra condizione che, sebbene in terapia appropriata, interferisca con le performance richieste per le attivita' subacquee; H3. L'ernia iatale paraesofagea o incarcerata; H4. Le ernie di grado elevato: ombelicali, inguinoscrotali; H5. Acalasia; H6. Le emorroidi di III grado, voluminose e molteplici; H7. Epatopatie. I. PATOLOGIE DELL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO I1. Tutte le malattie ed i traumi con postumi invalidanti; I2. Gli stati morbosi ossei derivanti da alterazioni ossee focali o sistemiche; I3. Le miopatie degenerative croniche; I4. Le lussazioni articolari recidivanti e/o abituali; I5. Le malattie articolari degenerative. J. PATOLOGIE DERMATOLOGICHE J1. Le dermopatie che impediscano l'uso della maschera, del boccaglio e della muta; J2. Qualsiasi condizione che possa influenzare il controllo termico; J3. I gravi disturbi esfoliativi; J4. Le malattie cutanee acute e croniche, di qualsiasi natura, che determinino alterazioni della barriera cutanea. K. PATOLOGIE OCULARI K1. Le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, delle palpebre, della congiuntiva e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali o sono tali da compromettere la funzione visiva, anche se monolaterali o se influiscono sulla normale motilita' dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione; K2. I disturbi della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare di tipo manifesto o latente (tropie/forie), quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico; K3. Le anomalie del senso luminoso; K4. Le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: K5. Il cheratocono; K6. Le retinopatie e il distacco di retina in atto, pregresso e/o trattato; K7. Il glaucoma; K8. I postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1. l'acutezza visiva rientra nei parametri prestabiliti; 2. non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3. risultano assenti patologie vitreo-retiniche. K9. Le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino, l'afachia. In caso di interventi chirurgici per cataratta, l'idoneita' e' confermata a condizione che: 1. La lentina sia inserita in camera posteriore e non anteriore; 2. non ci siano deiescenze delle ferite operatorie, - ci sia normale centratura e funzionalita' della pupilla; 3. assenza di aderenze irido-corneali e irido-lenticolari; 4. pressione oculare nei limiti della norma. K10. Visus naturale inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, o visus inferiore a 6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto (non e' ammessa la correzione con lenti), alterazione di: 1. campo visivo e motilita' oculari; 2. annessi oculari, mezzi diottrici; 3. fondo oculare; 4. senso stereoscopico; 5. visione binoculare; 6. senso cromatico verificato attraverso le tavole pseudoisocromatiche (Tavole di Ishihara). L. PATOLOGIE PSICHIATRICHE L1. Le sindromi e i disturbi mentali organici, i disturbi schizofrenici, i disturbi dissociativi e deliranti e altri disturbi psicotici; L2. Il disturbo post-traumatico da stress; L3. Le psiconevrosi, i disturbi depressivi, i disturbi dell'umore e i disturbi di ansia e le fobie; L4. I disturbi somatoformi e da conversione; L5. I disturbi di personalita' e della identita', tali da compromettere significativamente la sfera personale e socio-lavorativa del soggetto, anche in presenza di psicoterapia in atto; L6. I trattamenti specifici neuro-psicofarmacologici; L7. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche, le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope accertate con i relativi test tossicologici, le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica. M. REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI Il personale specialista sommozzatore deve possedere, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a: M1. Attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacita' di comunicazione e determinazione operativa; M2. Capacita' di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazione di complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress; M3. Capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilita' e controllo. N. ALTRE PATOLOGIE N1. Le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attivita' di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro; N2. Tutte le patologie o i reliquati invalidanti, anche non comprese in questo elenco, che interferiscano con le performances richieste per le attivita' subacquee. Parte II - Requisiti d'idoneita' attitudinale Verifica delle seguenti abilita': 1. 33 m di nuoto in immersione stile rana; 2. 100 m di nuoto in superficie in stile Crawl in un tempo non superiore a 120"; 3. sostentamento verticale di una zavorra di 4 kg per 60"; 4. ingresso in acqua da un'altezza di 3 m; 5. Apnea statica in acqua a 0,5 m per un tempo non inferiore a 60". Parte III - Titoli di studio Lauree magistrali di seguito indicate: 1. laurea magistrale conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 2 2. laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2 Lauree di seguito indicate: 1. Laurea conseguita nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2. Laurea in tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 Diplomi di seguito indicati: 1. Diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituto di Stato o Ente legalmente riconosciuto punti 1 Conoscenza delle lingue 1. Inglese livello B2 (QCER) o superiore punti 1 Parte IV - Titoli professionali Aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualita' di sommozzatore, nei seguenti Corpi dello Stato: Marina militare, Esercito italiano, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto o di incursore o palombaro nella Marina militare. punti 2