Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 39 e 39-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , recante regolamento di attuazione dell' articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante il codice della nautica da diporto ; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, espresso nell'adunanza del 18 luglio 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 394 dell'8 gennaio 2025 e successiva integrazione dell'11 febbraio 2025; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Organizzazione
1. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene i dati relativi alle patenti nautiche di cui all' articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 .
2. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata e il relativo sistema informatico e' distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, tra loro interconnesse e idonee a fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
3. La «sezione anagrafica» contiene i dati anagrafici e le loro variazioni dei soggetti titolari di patente nautica.
4. La «sezione patenti» contiene, per ciascun titolare, i dati relativi alle singole patenti nautiche, al loro rilascio, al rinnovo, all'eventuale sospensione o revoca e all'eventuale revisione o duplicato rilasciato.
5. La «sezione prescrizioni e limitazioni» contiene le prescrizioni e le limitazioni di cui all' articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 .
6. La «sezione violazioni» contiene i dati relativi alle violazioni, commesse con un'unita' da diporto dal titolare della patente nautica, di norme previste dal decreto legislativo n. 171 del 2005 , dal relativo regolamento di attuazione o da altre leggi o regolamenti applicabili in materia e che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie. I dati riportano l'indicazione del luogo, della data, del tipo di violazione commessa e dell'organo accertatore e con menzione del verbale di accertamento e contestazione e dell'eventuale ordinanza-ingiunzione o di archiviazione di cui all' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , nonche' del numero di individuazione dell'unita', ove previsto, con cui la violazione e' stata commessa.
7. La «sezione sinistri marittimi» contiene i dati relativi ai sinistri in cui e' stato coinvolto, con addebito di responsabilita', il titolare della patente nautica, ai quali ha fatto seguito l'irrogazione di sanzione amministrativa accessoria oppure l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, con l'indicazione, per ciascun sinistro, dei dati dell'unita' coinvolta, del tempo e del luogo ove lo stesso si e' verificato e con menzione degli estremi della sanzione irrogata o della sentenza emanata.
Articolo 2Funzionamento
1. I dati di cui all'articolo 1 sono forniti al Centro elaborazione dati dai soggetti di cui all' articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 .
2. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, al termine dei procedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca, revisione e duplicato della patente nautica, trasmettono i relativi dati al Centro elaborazione dati per via telematica.
3. Gli organi accertatori di cui all' articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le autorita' competenti a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , trasmettono per via telematica al Centro elaborazione dati le informazioni di cui all'articolo 1, comma 6, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria.
4. Le Capitanerie di porto, all'esito delle inchieste sui sinistri marittimi condotte da loro stesse o dalle Direzioni marittime in cui hanno sede o dagli uffici dipendenti, che comportano addebito di responsabilita' per il titolare di patente nautica nonche' l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, trasmettono al Centro elaborazione dati per via telematica i dati di cui all'articolo 1, comma 7, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria o dell'avvenuta conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Articolo 3Popolamento
1. Per le patenti nautiche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il popolamento dell'anagrafe nazionale con i dati di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, avviene in modalita' dinamica con la loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati a cura delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che le hanno rilasciate, quando viene richiesto il rinnovo o il duplicato della patente nautica o e' disposta la sua sospensione, revoca o revisione.
2. Quando si verificano i casi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all' articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell'anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all' articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , l'avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell'anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell'anagrafe nazionale.
Articolo 4Operazioni eseguibili
1. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati relativi a rinnovi, duplicati, sospensioni, revoche o revisioni, inerenti a patenti nautiche gia' migrate, e' eseguito a cura della Capitaneria di porto, dell'Ufficio circondariale marittimo o dell'Ufficio della motorizzazione civile che ha curato il corrispondente procedimento.
2. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e' eseguito, rispettivamente, dall'organo accertatore o dall'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 2, comma 3, o dalla Capitaneria di porto di cui all'articolo 2, comma 4.
3. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche rende disponibili i dati in essa contenuti, limitatamente a quelli indispensabili al perseguimento delle rispettive finalita', alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' alle autorita' pubbliche autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all' articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . L'accesso e' garantito a titolo gratuito ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994 e a titolo oneroso alle autorita' pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
Articolo 5Dati trattati
1. 1. Nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche sono raccolte le seguenti informazioni sul titolare di patente nautica: a) cognome; b) nome; c) codice fiscale, ove previsto; d) luogo, data di nascita e nazionalita'; e) residenza anagrafica; f) numero della patente nautica e numero del relativo stampato a rigoroso rendiconto; g) autorita' che ha rilasciato la patente nautica; h) data di rilascio della patente nautica; i) validita' della patente nautica; l) categoria e abilitazione della patente nautica; m) eventuali limitazioni di cui all' articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 ; n) eventuali prescrizioni mediche annotate sulla patente nautica; o) eventuali sospensioni della patente nautica; p) eventuale revoca della patente nautica e motivazione; q) eventuali revisioni di cui all' articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 ; r) i dati di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.
2. I dati anagrafici possono essere verificati con i dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi dell' articolo 39-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell' articolo 62, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005 , mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all' articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 .
Articolo 6Trattamento dei dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati di cui all'articolo 5 per la tenuta dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e si avvale, per le finalita' previste dal presente regolamento, delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi, degli Uffici della motorizzazione civile, degli organi accertatori di cui all' articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione degli illeciti compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre amministrazioni.
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all' articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti.
Articolo 7
Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso
1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate con le modalita' definite dal Piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' regolato e consentito alle autorita' pubbliche di cui all' articolo 39-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2005 con le modalita' contenute nel Piano di Sicurezza di cui al comma 1.
Articolo 8Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove riscontri, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio, elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalita' e i contenuti di cui all' articolo 33 del regolamento UE/2016/679 , fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.
Articolo 9Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.