Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recante: « Codice dei contratti pubblici » e successive modificazioni; Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ; Visto, in particolare, l'articolo 113, commi 1 e 2, che prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; Visto il comma 3 del medesimo articolo 113 che ripartisce l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ivi indicate, nonche' tra i loro collaboratori; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che: «il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»; Visto l' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che stabilisce che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002; Visto l' articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; Visto l' articolo 5, comma 10 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 , che dispone che «Il regolamento di cui all' articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all' articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»; Visto l' articolo 20, comma 32, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»; Udito il parere n. 515 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2023; Visto il parere n. 251145 del 02 dicembre 2024 espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello stato sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche; Vista la comunicazione effettuata in data 2 maggio 2025 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall' articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , di seguito denominato secondo quanto previsto dall' articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante « Codice dei contratti pubblici ».
2. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali; b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
Articolo 2Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, opere, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, opere, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
2. Ai sensi dell' articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici , gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attivita': attivita' di responsabile unico del procedimento; attivita' del direttore d'esecuzione del contratto ovvero di direzione lavori; attivita' di valutazione preventiva dei progetti; attivita' di programmazione della spesa per investimenti; attivita' di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; attivita' di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita'; collaudatore statico.
Articolo 3Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni inerenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale, che collaborano direttamente alle attivita' di cui al richiamato articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Ai sensi dell' articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici , non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
Articolo 4Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un appalto di lavori, opere, servizi e forniture.
2. Sono escluse dalla base del calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo calcolato sull'importo posto a base di gara, e' ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento.
4. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, opere, fornitura e servizi. Ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede all'accertamento delle somme da destinare agli emolumenti accessori e al loro versamento in entrata.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
Articolo 5Criteri di attribuzione degli incarichi
1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito R.U.P., tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 31 del codice dei contratti pubblici .
2. 2. Il dirigente di cui al comma 1, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P., con apposito decreto direttoriale, individua i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonche' le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare; b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite; c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi; d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrate nel portare a termine i compiti affidati; e) della capacita' di collaborare con i colleghi; f) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali; h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Il provvedimento di nomina del RUP ed individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal dirigente della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell' articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio procedimenti disciplinari del Ministero, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non possa avvalersi del proprio personale dipendente, puo' attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. 6. Gli incarichi per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati al personale previo accertamento di almeno uno dei seguenti presupposti: a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del CCNL Comparto Ministeri; b) aver gia' svolto in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attivita' oggetto dell'incarico.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante e' tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
Articolo 6Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita' finale e collaudo o verifica di conformita'.
3. I termini del collaudo sono quelli previsti dall' articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di settore.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita'.
5. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del R.U.P. cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attivita' di supporto alla commissione di collaudo.
Articolo 7
Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarichi espletati da piu' persone la ripartizione e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione integrativa. Gli accordi di contrattazione integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione.
5. Ai sensi dell' articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici , qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.
Articolo 8Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori, opere, forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione; h) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; i) per il R.U.P., all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
Articolo 9
Modalita' di pagamento degli incentivi
1. Gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, in relazione all'avanzamento dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale delle risorse umane accertate le entrate sul pertinente capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse di cui al comma 3, la Direzione generale delle risorse umane provvede al pagamento degli incentivi applicando le diposizioni contenute negli accordi di contrattazione integrativa in materia e sulla base della documentazione giustificativa trasmessa da ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, e' versato sul capitolo di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale.
6. La medesima procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre Amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettueranno opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.
Articolo 10Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi
1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.
Articolo 11
Penalita' per errori ed omissioni
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove l'inadempienza del soggetto incaricato non sia tale da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonche' previa attivazione del contraddittorio.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procede a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.
Articolo 12Perizie di variante e suppletive
1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici , come da attestazione del R.U.P., che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo di perizia. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all' articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici .
2. La liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo, in tal caso, e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.
Articolo 13Trasparenza
1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero, che esplica le attivita' della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.
Articolo 14Periodo transitorio e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , il presente regolamento si applica agli incarichi di cui all' articolo 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 conferiti sulla base di procedure di gara avviate dopo dell'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, anche se i relativi lavori, opere, servizi, forniture siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 .
Articolo 15Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture organizzative interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 1Allegato A
Allegato A ===================================================================== | LAVORI | % | +===================================================+===============+ | RUP | 15-20% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla | | | gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) | 7-15% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Direttore Lavori | 20-25% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Ufficio direzione lavori (direttore operativo | | | ispettori di cantiere) | 10-20% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaudo tecnico amministrativo o regolare | | | esecuzione | 10-15% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaudo statico | 10-12% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Incaricato della verifica dei progetti | 5-8% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Incaricato della programmazione della spesa per | | | investimenti | 2-4% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Incaricati della predisposizione e del controllo | | | delle procedure di bando | 3-5% | +---------------------------------------------------+---------------+ ===================================================================== | SERVIZI E FORNITURE | % | +===================================================+===============+ | RUP | 20-25% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaboratori RUP (personale amministrativo e | | | tecnico di staff) | 15-25% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Direttore della esecuzione dei contratti di | | | servizi - Incaricato o commissione della verifica | 20-25% | | di conformita' nei contratti di forniture | | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 5-15% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Incaricati della predisposizione e del controllo | | | delle procedure di bando | 5-10% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Incaricato della programmazione della | | | spesa per investimenti | 5-10% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Collaudo tecnico amministrativo o regolare | | | esecuzione | 8-12% | +---------------------------------------------------+---------------+