Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002, n. 115 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia » e, in particolare, gli articoli 58 e 59; Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 , concernente «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'articolo 5; Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere prevedere tariffe unitarie differenziate rispetto a quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 , facendo riferimento a criteri di quantificazione comunque invalsi presso i maggiori uffici giudiziari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 10 novembre 2025 ; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Indennita' per la custodia di beni diversi da veicoli a motore e natanti
1. 1. L'indennita' per la custodia e per la conservazione di beni, diversi da veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile , sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo, e' determinata secondo le tariffe giornaliere di seguito riportate, IVA esclusa: a) custodia in area recintata e scoperta per ogni metro cubo: 1) per i primi novanta giorni: euro 0,80; 2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,48; 3) dal centottantunesimo al trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,32; 4) per il secondo anno: euro 0,28; 5) per il terzo anno: euro 0,20; 6) per il quarto anno: euro 0,16: 7) dal quinto anno in avanti: euro 0,08; b) custodia in area recintata e coperta per ogni metro cubo: 1) per i primi novanta giorni: euro 1; 2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,60; 3) dal centottantunesimo at trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,40; 4) per il secondo anno: euro 0,35; 5) per il terzo anno: euro 0,25; 6) per il quarto anno: euro 0,20; 7) dal quinto anno in avanti: euro 0,10; c) per i beni custoditi in cassaforte o in luogo dotato di impianto di vigilanza a presidio, le indennita' sono aumentate del 50%.
2. 2. Per il recupero e il trasporto, ove disposti dall'autorita' giudiziaria e documentati, si applicano le seguenti tariffe: a) recupero: 0,65 euro al metro cubo; b) trasporto: 1) sino a 5 metri cubi: euro 40; 2) tra i 5 e i 10 metri cubi: euro 60; 3) oltre i 10 metri cubi: euro 80.
3. 3. Per la movimentazione, lo svuotamento o il riempimento di contenitori, ove disposti dall'autorita' giudiziaria e documentati, si applicano i seguenti criteri, ove occorra cumulativamente: a) da 10 euro a 20 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun lavoratore impiegato; b) da 4 euro a 7 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun mezzo meccanico impiegato.
Articolo 2
Ulteriore riduzione dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene
1. Gli importi dell'indennita' giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, esclusi quelli di recupero, trasporto, movimentazione, svuotamento e riempimento dei contenitori, sono ridotti nella misura del 30% se, per modalita' di custodia che risultano dagli atti, il bene e' divenuto inservibile o privo di valore commerciale.
Articolo 3
Criteri ulteriori in ragione della peculiarita' di alcuni beni
1. L'importo dell'indennita', come determinata ai sensi degli articoli 1 e 2, puo' essere aumentato sino al 25% quando, in ragione della peculiarita' del bene in sequestro, si rende necessaria l'adozione di particolari modalita' di custodia.
2. Nei casi in cui i criteri di quantificazione dell'indennita' previsti dagli articoli 1 e 2 e dal comma 1 del presente articolo non risultano adeguati in ragione della natura del bene in sequestro, si applicano gli usi locali ai sensi dell' articolo 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
Articolo 4Tabelle
1. Gli importi delle tariffe di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2 sono riportati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.
Articolo 5Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento si applica anche alle attivita' di trasporto, recupero, movimentazione, svuotamento, riempimento di contenitori e di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro di cui all'articolo 1, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione da parte dell'autorita' giudiziaria.
2. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 , e' abrogato.
Articolo 6Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 1Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico