Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015; Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che reca le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione; Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ; Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640 , recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 , recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145 , recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404 , recante «Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145 , sulla disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122 , recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante «Nuovo codice della strada »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la costituzione di Acquirente unico S.p.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 , recante «Attuazione della direttiva 2010/35/UE , in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE e 1999/36/CE »; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 62-bis, che, al comma 1, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attivita' previste dalla legge n. 640 del 1950 , nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la disciplina delle modalita' di esecuzione della medesima legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990 , al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attivita'; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), che ha aggiunto, all' articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , il comma 17-bis, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di gestione del Fondo Bombole di cui alla legge n. 640 del 1950 , autorizzando il concessionario medesimo a svolgere le predette funzioni e attivita' in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una societa' controllata; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, recante «Modalita' di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle attivita' riguardanti le bombole a metano per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022, recante «Modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, recante «Indirizzi per l'esercizio delle attivita' riguardanti le bombole a metano ai sensi dell' articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 », con cui e' stato disposto, tra l'altro, che dal primo gennaio 2023, la Societa' Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., subentri nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 13 della legge del 1950, n. 640; Considerato che l'esperienza maturata nel settore della riqualificazione delle bombole per il contenimento di metano a bordo dei veicoli evidenzia che gli scarti alla prima riqualificazione delle bombole stesse derivano esclusivamente da eventuali danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; Preso atto della necessita' di procedere ai sensi del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 , a semplificare l'attivita' di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei controlli di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110, in ragione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato rappresentando il metano una alternativa green ai combustibili tradizionali; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 dicembre 2024 e del 9 marzo 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025; Vista la comunicazione in data 9 marzo 2026 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento, ai sensi dell' articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , disciplina le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 , al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento UNECE n. 110).
Articolo 2Definizioni
1. 1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) Autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., societa' interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021; c) CNG: il gas naturale compresso; d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento UNECE n. 110, e classificate in: 1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico; 2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in maniera circonferenziale; 3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte completamente; 4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, interamente composito; e) Servizio interno di ispezione: la struttura tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attivita' di cui all'articolo 4; f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi dell'articolo 5; g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6; h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all'articolo 7 che opera presso l'Officina riconosciuta; i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle bombole CNG; l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 8, comma 1; m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2; n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 3Compiti di SFBM
1. 1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG: a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione; b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 9, comma 1; c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5; d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6; e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5; f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4; g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5; h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione, sull'attivita' delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico, dei Centri di revisione terzi, nonche' dei Depositi fiduciari; i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' competente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle attivita' di vigilanza; l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b); m) la definizione del tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo articolo 12, commi 2 e 5; n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza; o) la effettuazione di studi, ricerche, nonche' la promozione di eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole CNG; p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11; q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di revisione terzi, i Depositi fiduciari; r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva, riguardanti la responsabilita' civile verso terzi per i rischi connessi alle bombole CNG; s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet, di un rapporto statistico relativo ai risultati delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione; t) la trasmissione all'Autorita' competente di una proposta di regole procedurali concernenti: 1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle relative attivita'; 2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11; 3) la conduzione delle verifiche di idoneita' all'uso di bombole CNG gia' installate su veicoli che siano coinvolti in un evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022; 4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione, sull'attivita' delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici, dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari; 5) le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5.
2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), sono trasmesse all'Autorita' competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3, effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), l'Autorita' competente puo' richiederne modifiche ovvero integrazioni. L'Autorita' competente approva le proposte di regole procedurali entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate. Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del secondo periodo, l'Autorita' competente non si pronunci, le regole procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole procedurali sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di approvazione.
4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di qualita' certificato in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.
Articolo 4
Servizio interno di ispezione e attivita' di vigilanza
1. Il Servizio interno di ispezione e' la struttura tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare attivita' di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione delle bombole CNG.
2. Le attivita' di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi dell'articolo 5.
3. L'attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e' svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a seguito della vigilanza, si accerti la non conformita' delle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio interno di ispezione ne da' comunicazione, entro e non oltre dieci giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorita' competente.
4. 4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria: a) ove ritenga infondato l'accertamento di non conformita', ne da' comunicazione all'Autorita' competente e al Servizio interno di ispezione; b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformita', diffida il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero delle disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di trenta giorni.
5. SFBM comunica all'Autorita' competente e al Servizio interno di ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b).
6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b), SFBM propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio delle attivita' oggetto di non conformita', per una durata massima di sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorita' competente puo' imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti dall'esercizio non conforme delle attivita'. SFBM da' adeguata pubblicita' dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo 6, comma 5, o nel registro di cui all'articolo 7, comma 4. SFBM, sulla base della condotta del soggetto interessato, puo' proporre all'Autorita' competente la rideterminazione del termine di sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorita' competente la cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM, informata l'Autorita' competente, revoca l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2.
7. 7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria, propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4: a) in caso di perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'iscrizione nei registri stessi; b) qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico, siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.
8. 8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, riguardi le attivita' svolte da un Centro di revisione terzo o da un Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria e informata l'Autorita' competente dei relativi esiti, revoca il relativo affidamento: a) in caso di perdita di uno o piu' dei requisiti sulla base dei quali e' stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2; b) nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito fiduciario sia stato destinatario di piu' di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.
9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di revisione SFBM, nonche' su SFBM stessa e' svolta dall'Autorita' competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le modalita' stabilite con decreto dell'Autorita' medesima e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorita' competente informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti della vigilanza di cui al primo periodo.
10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorita' competente sono coperti a valere sul contributo di cui all' articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 .
Articolo 5Ispettori SFBM
1. 1. L'Ispettore SFBM: a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attivita' di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi dell'articolo 10; b) espleta, secondo le modalita' previste dalle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4), la vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7.
2. Qualora emergano, nel corso dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio dell'attivita' stessa e segnala la situazione medesima, anche potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione. Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorita' medesima provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore a sei mesi.
3. 3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', parita' di opportunita' e trattamento, seleziona gli Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso: a) di un attestato rilasciato a seguito del superamento della prova d'esame del corso di cui al comma 4; b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri: 1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti; 2) normale percezione del contrasto e dei colori; c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 : 1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), e' un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). Il corso di cui al primo periodo e' tenuto da enti o associazioni di formazione conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attivita' di interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova d'esame, svolta secondo modalita' definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), al superamento della quale e' rilasciato al soggetto interessato un apposito attestato.
5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM.
6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e' richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.
7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del secondo periodo del comma 6, l'Autorita' competente informa SFBM, che provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal registro di cui al comma 5.
Articolo 6Officina riconosciuta
1. 1. L'Officina riconosciuta e' abilitata a svolgere le attivita' di: a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui alla lettera a), restituzione della bombola al Centro di revisione SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o riqualificata; c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ; d) interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei Depositi fiduciari.
2. 2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che attesti: a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito: « Codice dei contratti pubblici »); b) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma ISO 19078; c) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma UNI 11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG; d) di avvalersi di uno o piu' Responsabili tecnici, con indicazione dei relativi nominativi.
3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta e' tenuta a presentare una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2.
4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1.
5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine riconosciute e' pubblicato in un'apposita sezione del sito internet di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Officina riconosciuta. L'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia perduto la qualifica di Officina riconosciuta non puo' presentare una nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o
6. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera d), la riqualificazione visiva delle bombole CNG puo' essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , da un funzionario dell'Autorita' competente.
7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.
Articolo 7Responsabile tecnico
1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente regolamento, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 . Il Responsabile tecnico puo' svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile stesso opera.
2. 2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i soggetti interessati sono in possesso: a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui al comma 3; b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri: 1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti; 2) normale percezione del contrasto e dei colori; c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 : 1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione.
3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' rilasciata previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1).
4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Responsabile tecnico.
5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attivita' svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine riconosciute.
Articolo 8Centri di revisione
1. 1. I Centri di revisione SFBM: a) eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ; b) ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate; c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate; d) avviano alle attivita' di recupero di cui all' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute; e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura ai sensi dell'articolo 10.
2. 2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi in possesso almeno di: a) apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per l'eliminazione dei contaminanti; b) strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello spessore delle bombole CNG 1; c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole CNG 1; d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole CNG 1; e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova idrostatica; f) sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai sensi dell'articolo 10; g) sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse; h) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. L'Autorita' competente vigila sui Centri di revisione SFBM secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, primo periodo.
4. Il Centro di revisione terzo e' soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i cinque anni successivi alla revoca.
Articolo 9Deposito fiduciario
1. 1. Il Deposito fiduciario: a) ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG 1 da sottoporre a riqualificazione mediante prova idrostatica ai sensi dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine medesime, bombole CNG 1 gia' riqualificate dai centri di revisione; b) consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre a riqualificazione; c) riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute, per la consegna ai Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attivita' di recupero di cui all' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
2. 2. Le attivita' di Deposito fiduciario sono svolte da soggetti, individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), in possesso almeno di: a) sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto delle bombole CNG idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse; b) spazi e attrezzature adeguati a mantenere l'integrita' delle bombole durante l'immagazzinamento; c) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il Deposito fiduciario e' soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo
4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio di riqualificazione al deposito stesso per i cinque anni successivi alla revoca. 4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di cui all'Allegato 1.
Articolo 10Attestazione di avvenuta riqualificazione delle bombole CNG
1. 1. L'avvenuta riqualificazione e' attestata: a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica, alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana (RI); b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario dell'autorita' competente, mediante apposizione di etichette, fornite da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica italiana (RI).
2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute sono avviate alle attivita' di recupero di cui all' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero e' redatto apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.
Articolo 11Sistema di tracciatura delle bombole
1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 2).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Autorita' competente e SFBM disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, le modalita' per la progressiva implementazione di un database che associa i dati relativi alla capacita', alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema informatico digitalizzato dotato di apposito software «Gestione Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati.
3. 3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1, quantomeno: a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110; b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo su cui le bombole sono installate, nonche' quelle relative all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.
Articolo 12Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole
1. Le Officine riconosciute applicano, per le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. Il tariffario nazionale di cui al primo periodo e' reso pubblico sul sito internet di SFBM, nonche' presso le Officine riconosciute ovvero sul sito internet delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di prima applicazione, il tariffario nazionale e' pubblicato, ai sensi del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Alle Officine riconosciute e' corrisposto, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo forfetario standard per le attivita' di riqualificazione, differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e dei relativi veicoli, nonche' delle operazioni effettuate. Il contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.
3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo su cui e' installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione.
4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale, nonche' il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e avviate alle attivita' di recupero di cui all' articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e' a carico di SFBM.
5. Al fine di assicurare un piu' efficiente servizio sul territorio nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate, e' riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo per ogni bombola consegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.
6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4 sono coperti a valere sul contributo di cui all' articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 .
7. L'Autorita' competente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo 6, comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale di cui al comma 1.
Articolo 13Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A.
1. 1. Presso Acquirente Unico S.p.A. e' costituito un Comitato tecnico consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) un rappresentante dell'Autorita' competente; c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.; d) un rappresentante di SFBM; e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a gas naturale.
2. 2. Il Comitato di cui al comma 1: a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5; b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle bombole a gas naturale per autotrazione; c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12; d) e' informato sulle attivita' svolte da SFBM inerenti alla sicurezza delle bombole a metano; e) e' periodicamente informato dell'andamento delle riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno avuto un esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente, soggette a scarto e avviate alle attivita' di recupero, dei controlli sulle bombole scartate, delle attivita' di informazione all'utenza.
3. Dell'attivita' del Comitato di cui al comma 1 e' data pubblicita' sul sito istituzionale di SFBM.
Articolo 14Disposizioni finali
1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato 1Allegato 1
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico