Preambolo Preamble
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ; Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167 , recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e); Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 , recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , recante regolamento di attuazione dell' articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ; Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN ISO 16315:2016 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica; Acquisito il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, espresso con nota n. 4220 del 25 febbraio 2025; Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, espresso con nota n. 11442 del 20 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 14 gennaio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 4165 del 5 febbraio 2026 e successiva nota n. 11006 del 2 aprile 2026; Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i sistemi finalizzati ad assicurare la propulsione elettrica sulle unita' da diporto di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .
Articolo 2Definizioni
1. 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione elettrici e motori di propulsione elettrici, ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione elettrici; b) norma di riferimento: la norma UNI EN ISO 16315 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica e sue successive modifiche ed integrazioni; c) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali ai sensi dei moduli di valutazione descritti negli allegati VII, VIII e XI al decreto legislativo n. 5 del 2016 , conforme alle norme UNI ISO 9001; d) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016 ; e) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione elettrico; f) sistema di propulsione elettrico: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare la propulsione delle unita' da diporto per mezzo dell'energia elettrica.
Articolo 3
Impresa installatrice e sistema di qualita'
1. 1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti: a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a propulsione elettrica sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione elettrica; c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.
3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate.
4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata dalla motivazione e dell'indicazione degli esiti dell'esame.
6. 6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione elettrica e acquisisce, a seguito di richiesta: a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016 ; b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.
7. In attuazione di quanto previsto all' articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016 , il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono accertare in qualsiasi momento, tramite verifiche e controlli, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.
Articolo 4
Unita' di nuova costruzione
1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016 , con propulsione elettrica, sono dotate della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , nella quale e' indicata anche la norma di riferimento.
2. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo e' valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformita'.
3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005 , contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione elettrico dettate dalla norma di riferimento.
Articolo 5
Conversione alla propulsione elettrica di prodotti gia' immessi sul mercato
1. Nel caso di conversione alla propulsione elettrica di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, l'organismo di valutazione della conformita' accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 . A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico, che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali.
2. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito in modo sostanziale su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 1, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016 , alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016 , tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione elettrico per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.
Articolo 6Clausola di mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Articolo 7Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'adempimento delle attivita' previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato IAllegato I
Allegato I (Articolo 3, comma 3) Parte di provvedimento in formato grafico