Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Articolo 5-ter(( (Gestione dei rischi). ))
In vigore · versione del 20 feb 2026
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1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , aventi soggettivita' giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita' delle loro attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi.
2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o potrebbe essere esposto, nonche' le relative interdipendenze.
3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.
4. 4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: a) gestione delle attivita' e delle passivita'; b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; c) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione; d) gestione dei rischi operativi; e) gestione dei rischi correlati alle riserve; f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio; g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.
5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.
6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
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