Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165)
Articolo 21Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
In vigore · versione del 8 ago 2024
1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall' articolo 2387 del codice civile .