Preambolo Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7); Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024 , che modifica la direttiva 2005/36/CE , per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista; Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»); Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All' articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti: a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano; b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica; c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario; e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile di vita sano; f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali; g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».
Articolo 2Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All' articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti: a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati; b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria; c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente; d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico; e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo; f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».
Articolo 3Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All' articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti: a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi; d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche; f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica; g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie; h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione; i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».
Articolo 4Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.
Articolo 5Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1Allegato A
Allegato A Modiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1 . All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la sezione V.2 e' modificata come segue: il punto 5.2.1 e' sostituito dal seguente: «5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti: A. Insegnamento teorico a) Assistenza infermieristica: Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona Principi dell'assistenza infermieristica in materia di: medicina generale e specializzazioni mediche chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche puericultura e pediatria igiene assistenza alla madre e al neonato igiene mentale e psichiatria assistenza alle persone anziane e geriatria Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca b) Scienze di base della salute: Anatomia e fisiologia Patologia Batteriologia, virologia e parassitologia Biofisica, biochimica e radiologia Dietetica Igiene: profilassi educazione sanitaria Farmacologia c) Scienze sociali: Sociologia Psicologia Principi di amministrazione e di gestione Principi di insegnamento Legislazioni sociale e sanitaria Aspetti giuridici della professione d) Scienza e tecnologia: Sanita' elettronica B. Insegnamento clinico Assistenza infermieristica in materia di: medicina generale e specializzazioni mediche chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche puericultura e pediatria igiene assistenza alla madre e al neonato igiene mentale e psichiatria assistenza alle persone anziane e geriatria assistenza infermieristica nelle comunita' approccio incentrato sulla persona Scienza e tecnologia: Sanita' elettronica L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse. L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»; b) la sezione V.3. e' modificata nel modo che segue: il punto 5.3.1 e' sostituito dal seguente: «5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse. A. Materie di base Chimica Fisica Biologia, genetica e medicina rigenerativa B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali Anatomia Embriologia Istologia, compresa la citologia Fisiologia Biochimica (o chimica fisiologica) Anatomia patologica Patologia generale Farmacologia Microbiologia Igiene Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica Radiologia Fisioterapia Chirurgia generale Medicina interna, compresa la pediatria Otorinolaringoiatria Dermatologia e venereologia Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia Anestesia Immunologia C. Materie specificamente odontostomatologiche Protesi dentaria Materiali dentari Odontoiatria conservatrice Odontoiatria preventiva Anestesia e sedativi usati in odontoiatria Chirurgia speciale Patologia speciale Clinica odontostomatologica Pedodonzia Ortodonzia Parodontologia Radiologia odontologica Occlusione dentale e funzione masticatrice Gestione di uno studio dentistico, professionalita', etica e legislazione Aspetti sociali della prassi odontologica Gerodontologia Impiantologia orale Assistenza collaborativa interprofessionale Tecnologia digitale in odontoiatria»; c) La sezione V.6. e' modificata nel modo che segue: il punto 5.6.1 e' sostituito dal seguente: «5.6.1. Programma di studi per i farmacisti Biologia vegetale e animale Fisica Chimica generale e inorganica Chimica organica Analisi chimiche Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali Biochimica generale e applicata (medica) Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica Microbiologia Farmacologia e farmacoterapia Tecnologia farmaceutica Tecnologia biofarmaceutica Tossicologia Farmacognosia Legislazione e, se del caso, deontologia Genetica e farmacogenomica Immunologia Farmacia clinica Assistenza farmaceutica Farmacia sociale Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia Pratica farmaceutica Farmacoeconomia La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».