Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. (26G00161)
Articolo 2Articolazione della filiera florovivaistica
In vigore · versione del 27 ago 2026
1.
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La filiera florovivaistica e' costituita da:
a)
i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni;
b)
gli imprenditori agricoli florovivaistici;
c)
i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;
d)
gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale;
e)
coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche' la produzione di materiali per il confezionamento;
f)
gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.
2.
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Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:
a)
«verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici;
b)
«verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici.